115 milioni di spose bambine

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115 milioni di spose bambine hanno tra gli 8 e i 14 anni
650 milioni di donne si sono sposate in minore età.

POVERTÀ
Le spose bambine vengono dalle famiglie più povere e spesso i genitori ritengono di non avere altra scelta perchè sono viste come un peso e nutrirle, vestirle e istruirle costa troppo. E c’è un forte incentivo economico a darle in spose presto.
Soprattutto dove esiste la tradizione della dote, ed esempio Pakistan, SriLanka, Bangladesh e India, la famiglia dello sposo è disposta ad accettarne una più ridotta se la ragazza è giovane.
Anche in Africa accade qualcosa di simile, più è giovane la moglie, più alto è il prezzo.

Il matrimonio serve quindi anche a chiudere debiti e in cambio ricevere, una moglie per un figlio maschio.
Talvolta cio’ avviene in buona fede, non si pensa che sia una cosa negativa o che vi siano dei rischi di salute o di sicurezza. Un ennesimo danno è dovuto al fatto che i danni arrivano perfino già con la promessa di matrimonio. Perchè se una donna è promessa sposa non ha piu’ senso che vada a scuola perchè il suo futuro è già scritto ed è destinata alla mura di casa.

Il costo della moglie comporta talvolta l’invecchiamento del marito che mette da parte i soldi per anni, a volte decenni e alla fine “compra” una moglie giovanissima
Questo accade anche con la poligamia per cui il marito invecchia e sceglie mogli sempre giovani, sia per proteggersi dall’Hiv sia per la credenza che le ragazze vergini possano curare l’Hiv ed inoltre faranno figli ancora a lungo.

Le spose bambine sono private della loro opportunità di istruirsi e lavorare, e le violenze domestiche che subiscono spesso restano nascoste agli occhi della società. Quando queste ragazze sono date in matrimonio con una dote, il ritorno di questa somma in caso di divorzio diventa praticamente impossibile, rendendo il divorzio un’opzione irraggiungibile per molte di loro.

Il matrimonio precoce porta con sé gravi conseguenze, tra cui il parto precoce, che è cinque volte più probabile per le ragazze sotto i 15 anni rispetto a quelle ventenni. Queste giovani donne non sono fisicamente preparate per la gravidanza, il che aumenta significativamente il rischio di morte del feto del 73% rispetto alle ventenni. Le complicazioni sono comuni, con milioni di donne che soffrono di fistole vescico-vaginali o retto-vaginali a causa delle lacerazioni provocate dalla pressione della testa del feto durante il parto. Queste fistole causano incontinenza urinaria e fecale, portando a gravi problemi di salute e isolamento sociale.

In molte regioni dell’Africa sub-sahariana, studi dimostrano che le ragazze sposate hanno un rischio maggiore di contrarre l’HIV rispetto alle loro coetanee single e sessualmente attive. Questo perché spesso perdono la verginità con mariti già malati, e non hanno il potere di negare il rapporto sessuale o chiedere loro di utilizzare il preservativo. Questa vulnerabilità le espone a un alto rischio di infezioni sessualmente trasmissibili, mettendo a repentaglio la loro salute e il loro benessere.

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Articolo 16: Ogni individuo ha diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza limitazione di razza, nazionalità o religione. Gli uomini e le donne, a partire dall’età nuziale, hanno diritto di sposarsi liberamente e con pieno consenso. La famiglia è l’elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.



Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). Articolo 16: Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e alle relazioni familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di uguaglianza tra uomini e donne:

a) Il diritto di contrarre matrimonio solo con il libero e pieno consenso delle future spose e sposi;

b) Il diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio solo con il libero e pieno consenso delle future spose e sposi;

c) Gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e al momento della sua dissoluzione;

d) Gli stessi diritti personali come marito e moglie, compreso il diritto di scegliere il cognome, una professione e un’occupazione;

e) Gli stessi diritti per entrambi i coniugi in materia di proprietà, acquisto, gestione, amministrazione, godimento e disposizione dei beni, sia a titolo gratuito che oneroso;

f) Gli stessi diritti per entrambi i genitori in materia di responsabilità nei confronti dei figli, indipendentemente dal loro stato matrimoniale. In caso di dissoluzione del matrimonio, saranno presi tutti i provvedimenti necessari per garantire la protezione adeguata dei figli sulla base dell’interesse dei figli stessi;

g) Gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente sul numero dei figli e sull’intervallo tra una nascita e l’altra e di avere accesso alle informazioni, all’istruzione e ai mezzi per consentire loro di esercitare tali diritti;

h) Gli stessi diritti ed obblighi in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione dei figli o istituti analoghi ove questi esistano nel diritto nazionale. In tutti i casi relativi ai figli, l’interesse superiore dei figli sarà la considerazione primaria;

i) Gli stessi diritti in quanto a successione ereditaria.

I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un’età minima per il matrimonio e rendere obbligatoria l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Convenzione sui Diritti del Bambino (1989). Articolo 16 –
(1) Nessun bambino deve essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, la sua famiglia, il suo domicilio o la sua corrispondenza, né di lesioni illegali alla sua reputazione.
(2) Lo Stato deve proteggere il bambino da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, la sua famiglia, il suo domicilio o la sua corrispondenza e da lesioni illegali alla sua reputazione.
(Ndr: i matrimoni precoci o combinati, costituiscono un’interferenza nella loro vita privata e familiare. Pertanto, gli stati membri che hanno ratificato la Convenzione sui Diritti del Bambino sono tenuti a proteggere i bambini da tali pratiche in conformità con questo articolo)



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