I divorziati e la comunione – Molti non sanno che..

Nonostante quanto comunemente si pensi, la comunione può essere fatta anche dai separati e divorziati a patto che non siano risposati (o non siano più risposati).
Infatti a precludere la comunione non è tanto l’essersi risposato ma
l’avere una relazione di convivenza affettiva e quindi rapporti sessuali con una persona diversa dalla propria prima moglie o marito, sposata in chiesa.

Se uno si sposa in chiesa, divorzia e poi si risposa e divorzia nuovamente,  dopo essersi confessato può accedere nuovamente alla comunione, come qualsiasi cristiano dopo un peccato: qualunque peccato anche il più grave ed efferato, di cui ci si sia pentiti.

Vi sono altresì coppie di risposati che accedono alla comunione, perchè ritornando alla fede scelgono la castità completa tra loro, non hanno rapporti sessuali, vivendo come fratello e sorella possono  accedere alla comunione.
“Infine, là dove non viene riconosciuta la nullità del vincolo matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale. “
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_it.html

Ricorderei anche che anche chi convive se ha rapporti sessuali con la propria convivente continuativi non può fare la comunione, così come ogni cristiano dopo un peccato mortale (materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso) se non si è prima confessato.

Quanto alla persona in sè, il giudizio politico o personale va distaccato da un discorso di comunione ecclesiale. Può piacere o meno la vita o i comportamenti di un politico, un personaggio famoso, un singolo fedele ma la Chiesa non può dare giudizi morali sui comportamenti personali privati, l’unico caso sono le scomuniche che per alcuni peccati gravi (casi rarissimi).
Sta alla coscienza individuale, giudicare di avere o meno le disposizioni interiori richieste per fare la Comunione (cf canone 916). Non spetta neppure al sacerdote che distribuisce la Comunione impedire questo gesto, a meno che la persona in questione non sia scomunicata o interdetta con pubblica sentenza (cf canone 915).

Concludiamo:
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— con un invito a coloro che non possono fare la comunione sacramentale (l’eucarestia, la comunione, prendere l’ostia consacrata)  di vivere la sconosciuta (ma ne parlavano già i primi cristiani) comunione spirituale che è bellissima e altrettanto importante e bella.
— ricordando che chi non fa la Comunione può vivere la comunione nella carità, impegnandosi in qualche attività per i poveri o i bisognosi della parrocchia.
— notando che purtroppo anche i cattolici non sono informati sul tema del peccato e spesso fanno la comunione in maniera indegna, questa constatazione non è per accusare ma per incoraggiare a vivere con frequenza il sacramento della confessione/guarigione:

COMPENDIO del CATECHISMO DELLA Chiesa CATTOLICA:
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_it.html#I%20SACRAMENTI%20DELLINIZIAZIONE%20CRISTIANA
291. Che cosa si richiede per ricevere la santa Comunione?
1385-1389
1415
Per ricevere la santa Comunione si deve essere pienamente incorporati alla Chiesa cattolica ed essere in stato di grazia, cioè senza coscienza di peccato mortale. Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave deve ricevere il Sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione. Importanti sono anche lo spirito di raccoglimento e di preghiera, l’osservanza del digiuno prescritto dalla Chiesa e l’atteggiamento del corpo (gesti, abiti), in segno di rispetto a Cristo.

CATECHISMO DELLA Chiesa CATTOLICA:
http://www.vatican.va/archive/ITA0014/__P41.HTM
1385 Per rispondere a questo invito dobbiamo prepararci a questo momento così grande e così santo. San Paolo esorta a un esame di coscienza: “Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del Corpo e del Sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il Corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna” ( ⇒ 1Cor 11,27-29 ). Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione.

1386 Davanti alla grandezza di questo sacramento, il fedele non può che fare sua con umiltà e fede ardente la supplica del centurione: [Cf ⇒ Mt 8,8 ] “Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea” – “O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato” [Messale Romano, Riti di comunione]. Nella “Divina Liturgia” di san Giovanni Crisostomo i fedeli pregano con lo stesso spirito:
O Figlio di Dio, fammi oggi partecipe del tuo mistico convito. Non svelerò il Mistero ai tuoi nemici, e neppure ti darò il bacio di Giuda. Ma, come il ladrone, io ti dico: Ricordati di me, Signore, quando sarai nel tuo regno [Liturgia di San Giovanni Crisostomo, Preparazione alla comunione].

http://www.vatican.va/archive/ITA0014/__P43.HTM
1415 Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica deve essere in stato di grazia. Se uno è consapevole di aver peccato mortalmente, non deve accostarsi all’Eucaristia senza prima aver ricevuto l’assoluzione nel sacramento della Penitenza.

Torniamo agli oggetti transazionali (Silvana De Mari)

Una famiglia mi ha tolto dalla strada (Mary)