Il quadro normativo italiano contro la tratta di esseri umani. L’art. 18 è da rilanciare

Image by Engin Akyurt from Pixabay

La normativa relativa al contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento in Italia si articola in una serie di leggi e documenti di indirizzo che nel corso degli anni hanno disegnato la cornice, analitica e operativa, del fenomeno e degli interventi da attuare per combatterlo. I riferimenti principali sono:

»» Art. 18 d.lgs. 286/98

»» Legge 228/03 “Misure contro la tratta di persone”

»» D.lgs. 24/2014 (in attuazione della Direttiva europea 2011/36/UE)

»» Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani (2016-2018)

»» Art. 600 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”103

»» Art. 601 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), “Tratta di persone”

Nonostante l’Italia sia stato uno dei primi paesi a prevedere un sistema di protezione complesso e articolato per le vittime di tratta, e nello specifico l’art. 18 del d.lgs 286/98 abbia poi ispirato altre legislazioni e convenzioni europee di contrasto al fenomeno, tale norma è stata nel tempo depauperata e applicata in maniera sempre più restrittiva, soffrendo del generale clima di criminalizzazione e di repressione propri della legge Bossi-Fini, delle successive modifiche e pacchetti sicurezza che hanno reso sempre più difficile la corretta identificazione delle potenziali vittime e l’accesso ai programmi di protezione pur previsti dalla normativa.

La forza dell’art. 18 sta nel fatto di prevedere il rilascio del permesso di soggiorno “per protezione sociale” e il contestuale accesso a programmi di reinserimento socio-lavorativo, non solo per le persone che abbiano già sporto denuncia-querela contro il racket che li ha costretti allo sfruttamento (il cd. binario giudiziario) o che decidano di sporgerla, ma anche per chi sia stato intercettato da una delle associazioni iscritte a uno speciale albo e che attraverso una presa in carico possono chiedere il rilascio del permesso direttamente al Questore, senza passare dall’obbligatorietà della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. Questa modalità, definita binario sociale, non è in contrasto con quello giudiziario, nel senso che le associazioni possono prendere in carico anche persone che hanno intrapreso il binario giudiziario o può accadere che un caso nato come binario sociale possa poi confluire in quello giudiziario nel momento in cui la persona decide di sporgere denuncia querela.

Lo scopo dell’articolo, come recita lo stesso testo, è in primis “consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”. Non si tratta quindi di un permesso di soggiorno premiale, rilasciato in cambio di una cooperazione giudiziaria, ma di un documento che, nel caso ci sia una presa in carico da parte di enti preposti, può essere svincolato dal deposito di una denuncia-querela. È stato peraltro dimostrato come quest’approccio, che non mette la necessità di tutela dei diritti su un piano inferiore rispetto alla necessità di perseguimento del crimine, sia vincente anche sul versante giudiziario.

Nonostante sia questo lo spirito della norma, nel corso degli anni si è assistito a uno svilimento del binario sociale e a un esclusivo utilizzo invece, da parte delle Questure, del binario giudiziario, tramite rilascio di parere favorevole al permesso di soggiorno da parte dell’Autorità giudiziaria, nella fattispecie da parte del Pubblico Ministero incaricato delle indagini in seguito a deposito di denuncia-querela.

Un’altra criticità da rilevare relativamente all’art. 18 è la durata del permesso (sei mesi), rinnovabile di sei mesi in sei mesi e poi convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. Se in passato infatti era possibile una conversione più veloce in un permesso per motivi di lavoro, l’attuale situazione economica, connessa a episodi sempre più frequenti di razzismo, non consente di eseguire tale passaggio in tempi veloci.

Dall’ art. 18 d.lgs. 286/98 e dall’art. 13 L. 228/03 scaturisce l’attuale sistema italiano di protezione e tutela delle persone vittime di tratta, chiamato Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sistema anti-tratta ha lo scopo di “assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale”.

Con l’obiettivo di affiancare a livello nazionale i progetti territoriali afferenti al sistema antitratta è stato istituito il Numero verde antitratta (800 290290), attualmente gestito dal Comune di Venezia.

Le chiamate al Numero verde effettuate dal gennaio al settembre 2017 risultano 2.891, a fronte delle 2.068 del 2016. Interessante anche l’aumento delle chiamate da parte di potenziali vittime, dove si registra un incremento del 45%, dato sicuramente sottostimato, data l’impossibilità di accedere ai Numeri verdi da parte degli utenti di LycaMobile, gestore telefonico molto diffuso tra le donne di nazionalità nigeriana.

Per quanto riguarda le “richieste di messa in rete”, cioè le segnalazioni di soggetti del privato sociale o Istituzioni per una eventuale accoglienza, sempre nello stesso periodo sono state 139, con un basso tasso di risoluzione positiva, pari al 30%, da attribuire alla carenza di posti nelle strutture rispetto alla richiesta di accoglienza.

Dai dati si evince anche un’altra considerazione: a fronte delle 1.172 persone messe in protezione nel 2016, nello stesso periodo assistiamo a 106 “richieste di messa in rete”. Questo probabilmente è da attribuire al fatto che non tutte le richieste di ospitalità passano dal Numero Verde, ma avvengono attraverso altri canali, ad esempio tramite la presa in carico diretta degli enti antitratta attivi nei territori, che gestiscono anche la fase di emersione e che quindi accolgono nelle proprie strutture donne conosciute in questa fase.

Rapporto Actionaid “Mondi Connessi, la migrazione femminile dalla Nigeria all’Italia e la sorte delle donne rimpatriate”

La superbia e l’umilta’ (Bruto Maria Bruti)

Prima di tuffarmi nel giorno (Tagore)