Dopo di noi. Una legge da applicare per il futuro dei disabili

Foto di Ely Morales da Pixabay

Questa legge prevede misure per le persone con disabilità grave che non hanno il sostegno della famiglia, non a causa dell’invecchiamento o di malattie legate all’età, ma perché non hanno genitori o i loro genitori non possono fornire il necessario sostegno parentale (articolo 1, paragrafo 2), nonché per le persone che sono già state assistite durante la vita dei genitori, tenendo conto della cessazione del sostegno familiare in modo graduale, incorporando misure di sostegno, cura e protezione nel loro migliore interesse. Uno degli obiettivi principali di questa legge è promuovere l’indipendenza e la partecipazione sociale delle persone con disabilità, in conformità con gli articoli 2, 3, 32, 30 e 38 della Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. L’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità afferma che le persone con disabilità hanno il diritto di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e il luogo e la persona con cui vivere, e non sono obbligate a vivere in un particolare luogo di residenza (…). In particolare, l’articolo 14 della Legge n. 328/2000 prevede l’elaborazione di piani individualizzati per promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità.

L’art. 4 della legge prevede
– Fondo istituito ad hoc per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, – . percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
– creare soluzioni di co-housing, che comprendano il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
– sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.
– agevolazioni fiscali per i disabili
– istituire trusts ovvero fondi con patrimonio autonomo e fondi speciali in favore di soggetti in grave stato di disabilità esentati dal pagamento di imposta di successione e donazioni.
– strumenti di tutela del patrimonio per i familiari, in base al disposto dell’art 2645- ter cod. civ.
– utilizzare i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza.

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