Fonti normative in materia di tratta e grave sfruttamento

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Fonti internazionali
• 1926 – Ginevra, firma della Convenzione sulla schiavitù della Società delle Nazioni. La schiavitù viene definita “… la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà…”, la tratta come “…qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù….” davano dei fenomeni una lettura ancora molto ristretta.
• 1948 – Dichiarazione universale dei diritti umani. Viene sancito il divieto di schiavitù, compreso anche il traffico di schiavi. L’art. 4 esplicitamente dispone che “nessun individuo potrà essere tenuto in schiavitù o in servitù. La servitù e il traffico di schiavi sono vietati in ogni forma”.
• 1949 – Le Nazioni Unite adottano la Convenzione per la soppressione del traffico di persone nella quale per la prima volta compare il termine “traffic in persons”. Obiettivo della Convenzione era per la prima volta quello di avviare un coordinamento dell’azione degli Stati nella lotta contro il traffico di esseri umani, tuttavia le profonde divergenze da parte degli Stati sulle modalità di contrasto del fenomeno portarono al mancato raggiungimento delle ratifiche.
• 1956 – Nella Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, adottata a margine di quella di Ginevra, vennero individuate quattro categorie specifiche di schiavitù che comprendevano la servitù da debito, le pratiche che vedevano, dal punto di vista anche giuridico, la donna come non titolare di diritti di autodeterminazione, lo sfruttamento dei minori a fini lavorativi, la
servitù della gleba.
• 2000 – I Protocolli delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone e contro il traffico di migranti adottati, assieme a quello che riguarda il traffico delle armi, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) a Palermo nel 2000 rappresentano, in epoca recente, una delle tappe più importanti nella politica di contrasto alla tratta degli esseri umani da parte dell’intera Comunità Internazionale. Adottati a margine della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale i Protocolli di Palermo, occupandosi l’uno di trafficking e l’altro di smuggling, hanno contribuito al raggiungimento della definizione dei due fenomeni, da allora adottata universalmente.
Il Protocollo di Palermo all’art. 3 introduce la definizione di tratta oggi universalmente utilizzata: «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi. Lo stesso articolo stabilisce che il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante e che, per quanto riguarda i minori, il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi a cui si fa riferimento nella definizione di tratta adottata dal Protocollo.
Il Protocollo sul traffico di migranti, all’articolo 3, lett. A definisce lo smuggling come “…il procurare, al fine di ricavare direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato parte della Convenzione di cui la persona non è cittadina o residente permanente”.
Tuttavia la differenza tra smuggling e trafficking non sempre è netta, sono molti i migranti che contraggono debiti importanti per potere pagare il viaggio. Il passaggio allo sfruttamento è dunque breve quando le possibilità di pagare il debito contratto sono inesistenti.

Fonti europee
• 2004 – Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
• 2005 – La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, adottata a Varsavia nel 2005 e ratificata dal nostro Paese nel 2010, è finalizzata alla tutela dei diritti umani delle vittime e alla definizione di un quadro completo di misure di assistenza e di protezione delle stesse. Obiettivi della Convenzione sono:
a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;
b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, definendo anche l’apparato minimo di misure per la protezione e l’assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico sociale;
c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.
• 2009 – Direttiva 2009/52/UE, Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
• 2011 – Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Fonti nazionali
• 1958 – Legge 20 febbraio 1958, n. 75, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui”;
• 1998 – D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, art. 18, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
• 1999 – Dpr 394/99 art. 27, rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
• 2003 – Legge 11 agosto 2003, n.228, “Misure contro la tratta di persone”;
• 2014 – D.lgs 4 marzo 2014, n. 24, “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;
• Codice penale:
– art. 600 (Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù)
– art. 601 (Tratta di persone)
– art. 602 (Acquisto o alienazione di schiavi)
– art. 604 (Fatto commesso all’estero).

A cura di: Da Pra Mirta, Marchisella Simona, Obert Ornella.

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