I diritti delle persone senza dimora

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Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; l’ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in condizioni di homelessness. Se da un lato ciò è positivo, perché evita discriminazioni e riconosce implicitamente la piena dignità di cittadini ed esseri umani delle persone senza dimora, dall’altro esso è anche indice della mancanza di misure specifiche in forma di diritti sociali alla protezione dall’emarginazione. Il problema principale non è quindi definire quali siano i diritti delle persone senza dimora, ma comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per ogni altro cittadino. Infatti, per le persone senza dimora, anche se formalmente titolari di diritti, esistono alcune barriere specifiche, legate alla loro condizione abitativa e di emarginazione, che impediscono o possono impedire l’accesso ai diritti fondamentali garantiti a ogni altro cittadino. Particolarmente importante è il diritto alla residenza, in quanto la disponibilità di una residenza, e quindi dell’iscrizione anagrafica in un Comune italiano, è porta di accesso imprescindibile per poter accedere ad ogni altro diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale. Tale precondizione, a lungo negata in moltissimi comuni italiani alle persone senza dimora, è oggi pienamente esigibile. Si tratta quindi soltanto di applicare correttamente le norme e le prassi ad esse relative.

Nel seguito di questo documento verranno fornite indicazioni precise in tal senso. Un diritto negato alle persone senza dimora, e spesso anche a molte persone che homeless non sono, è il diritto all’alloggio.

Al diritto all’alloggio sono collegati altri diritti la cui esigibilità per le persone senza dimora è scarsa; si pensi ad esempio al diritto alla salute e a come sia difficile, se non impossibile, seguire percorsi di cura in casi di malattie anche semplici, come un’influenza invernale, ovvero in caso di decorso post-acuto a seguito di ricoveri ospedalieri qualora non si disponga di un alloggio e si sia costretti a vivere in strada o dormitorio.

Un ultimo accenno importante in tema di diritti riguarda il diritto alla vita, alla sopravvivenza e all’integrità fisica, stabilito sin dalla Dichiarazione Fondamentale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite (art. 3) come diritto fondativo sul quale tutti gli altri 18 diritti si basano. Essendo accertato che la vita in strada conduce in molti casi alla morte prematura, elementari ragioni di diritto umanitario rendono evidente, anche sotto il profilo giuridico, che anche tali persone dovrebbero poter accedere, a prescindere dal loro status legale, a servizi di base per la protezione della vita e la sopravvivenza, specie quando quest’ultima sia messa particolarmente a rischio da obiettive condizioni esterne di pericolo (freddo, catastrofi etc.).

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