I matrimoni misti tra italiano e marocchina o musulmana

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I casi, sempre crescenti, dei c.d. matrimoni misti cioè di unioni tra un cittadino/a italiano/a ed uno/a straniero/a:
Ai sensi dell’art. 116 del codice civile italiano “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. …… Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice”.
Pertanto, per la concessione del nulla osta al matrimonio viene richiesta dall’autorità competente del paese della donna straniera di fede islamica oltre alla produzione di una serie di documenti tra cui l’atto di nascita, il certificato di stato libero, il certificato di residenza, un certificato di sana e robusta costituzione (richiesto ad esempio dall’autorità consolare tunisina) anche la certificazione di conversione all’islam del nubendo italiano. In assenza di tale certificazione di conversione all’islam il nulla osta non verrà rilasciato e l’ufficiale dello stato civile del comune dove verrà celebrato il matrimonio non potrà, in alcun modo, procedere alle preliminari pubblicazioni del matrimonio stesso.
(QUI:  UN ARTICOLO PER RISOLVERE IL PROBLEMA senza la conversione)
In punto di diritto, la mancata concessione del suddetto nulla osta si pone in palese contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento giuridico italiano, oltre che di quello internazionale, manifestandosi tale rifiuto in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale quali la libertà religiosa (art. 19 Cost.) ed i principi di uguaglianza e garanzia dei diritti inviolabili (artt. 3 e 2 Cost.).
L’assistenza legale, prestata in numerosissimi casi da associazioni come ACMID Donna, è stata volta a tutelare i diritti delle donne innanzi ai competenti Tribunali italiani al fine di ottenere un provvedimento giudiziale con cui ordinare all’ufficiale dello stato civile del comune dove verrà celebrato il matrimonio di procedere alle pubblicazioni di matrimonio anche in assenza del c.d. nulla osta stante il contrasto del rifiuto con le norme sopra richiamate.

Ad eccezione di due sparute pronunce della Pretura di Salerno e Camerino molto datate, mai l’Autorità Giudiziaria italiana aveva dichiarato la mancata concessione del nulla osta in contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento giuridico italiano ed internazionale, oltre che contraria ai principi costituzionali. E’ stato il Tribunale di Roma nel 2004 ad esprimersi nel merito, dietro ricorso patrocinato dal legale dell’Acmid Donna Onlus, dando luogo, da quel momento, ad un nuovo indirizzo giurisprudenziale. Non sono mancate, però, pronunce contenenti caratteri di ulteriore novità come il provvedimento del Tribunale di Viterbo nel 2005, con cui il Giudicante invitava la ricorrente a produrre la prova che la mancata concessione del nulla osta fosse dipesa specificatamente da motivi religiosi, e cioè dipendente dalla mancata conversione all’islam del nubendo italiano. Alla luce di ciò veniva depositata in giudizio una dichiarazione, resa per la prima volta dalla competente autorità marocchina, comprovante che il mancato rilascio del nulla osta era dipeso dalla non conversione all’islam del nubendo italiano. Tale fattispecie,  unica nel suo genere, oltre a testimoniare una sempre maggiore “apertura” del Regno del Marocco rispetto al resto dei paesi islamici, dà concretezza all’inviolabilità del diritto di informare ed essere informati alla luce dell’obbligatorietà della motivazione di qualsiasi atto amministrativo (nel nostro ordinamento sancita dalla legge 241/1990).
Ulteriore aspetto di novità è contenuto nella pronuncia (giugno 2008) del Tribunale di Genova ed in quella più recente del Tribunale di Milano (novembre 2011).
(QUI:  UN ARTICOLO PER RISOLVERE IL PROBLEMA senza la conversione)

Con queste veniva ordinato all’ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio anche in assenza del c.d. nulla osta, per le motivazioni tutte su elencate, anche nel caso specifico di cittadina straniera di fede islamica proveniente da uno stato non riconosciuto, la Palestina, che non possedendo un’autorità diplomatica ufficiale (ma solo dipartimenti nei paesi con i quali intrattiene buoni rapporti diplomatici) rendeva il predetto rifiuto verbalmente. In quest’ultimo caso l’aggiuntiva difficoltà veniva riscontrata, altresì, nel non riuscire (stante l’inesistenza dell’autorità diplomatica ufficiale in Italia) ad ottenere il certificato di stato libero se non tramite la gravosa presenza innanzi al Tribunale Palestinese nel cui mandamento fosse nata la ricorrente della stessa nonché di due familiari che avessero attestato tale stato.

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