Il diritto e le scuole pubbliche cattoliche

Gambar oleh Dorothe dari Pixabay

Excursus storico
Ora, la questione della relazione tra società civile e società religiosa, tra autorità civile ed autorità religiosa non si poneva nel mondo antico precristiano. Esso si caratterizzava per una visione unitaria e monista dell’uomo e della società: non vi era distinzione tra cittadino e fedele, tra comunità civile e comunità religiosa, anzi si riconosceva alla religione una funzione fondativa della stessa società civile, come elemento di coesione ed elevazione dei cittadini.
In tale contesto due erano le derive che la struttura sociale poteva
assumere:
LO STATO TEOCRATICO (come è ancora, attualmente, l’Islam) o ierocrazia in cui prevale la componente religiosa su quella civile, come nel caso dei paesi d’oriente.
Seconda possibile evoluzione era la CHIESA DI STATO in cui l’elemento religioso è insito e connaturato nell’organizzazione politica e sociale senza esserne l’elemento informatore, l’elemento civile predomina su quello religioso come in quasi tutte le realtà precristiane delloccidente.
Solo con l’avvento del cristianesimo e con il famoso passo biblico Matteo 21,37 (“Date a Cesare quel che di Cesare, date a Dio quel che è di Dio”) viene proposta e teorizzata la DUALITA’ del governo dell’umanità: intesa come concorrente collaborazione di Chiesa e Stato nella regolazione del fenomeno sociale. Questa concezione fù alla base delle accuse mosse, soprattutto in ambito romanio, ai cristiani che per primi ed unici tra i popoli conquistati dall’Impero non accettavano di sottomettersi all’imperatore non in quanto capo di governo ma in quanto Dio in terra. Per i cristiani l’uomo è contemporaneamente cittadino di DUE città: quella terrena di cui deve seguire le leggi sino a che non sono moralmente illecite e quella celeste di cui Dio è il re.
Da questa seppur sommaria ricostruzione si comprende come nella divisione operata dal cristianesimo si trovi la fonte dell’attuale moderno pluralismo libertario che connota tutte le moderne società civili.
I contrasti tra mondo romano e mondo cristiano perdurarono con alterne recrudescenze sino alla definitiva scomparsa della controparte imperiale, da ricordare appaiono:

L’editto di Milano 313 d.c. Costantino dichiara il cristianesimo “religio licita”

I pontificati di Leone Magno (460 d.c.) e Gelasio I (500 d.c)….ribadiscono che due sono le autorità del mondo, la sacra autorità dei vescovi e la potestà regia e tra esse la prima ha un valore maggiore.

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Cesaropapismo di Carlo Magno (815 d.c.)….l’imperatore si fà paladino della fede

1075 – 1122 periodo delle lotte per le investiture Il papato e l’impero si contendono il potere di nomina dei vescovi e degli uffici ecclesiastici in quanto centri di potere non solo spirituale ma anche temporale. (…) Sono coevi a tale periodo la riforma gregoriana e la nascita del movimento monastico riformatore, cioè tutti elementi di purificazione della Chiesa e di rivendica delle sue autonomiedall’impero.

La teoria curialista – Siamo nel 1300 e sotto il pontificato di Innocenzo III e Bonifacio VII la Chiesa rivendica la sua preminente autorità anche in campo morale.(…) Si forma la teoria delle due spade, l’autorità sugli uomini è unica e viene da Dio con due spade l’una spirituale che il Papa esercita direttamente e l’altra secolare che il Papa esercita con la mediazione collaborativa dell’imperatore.

Ora, passando all’origine dello stato moderno conseguente alla frammentazione del Sacro Romano Impero nato con Carlo Magno e che, viceversa, sotto Federico Barbarossa e la vittoria dei comuni ne segnò l’inizio del declino, va rilevato che la nascita di detto stato moderno inteso come ordinamento giuridico dotato di sovranità indipendente e assoluta entrò subito in collisione con l’idea di Chiesa quale altro potere concorrente sullo stesso territorio dello Stato.
Ad esacerbare il rapporto del Papato e della Chiesa con gli stati moderni si inseriscono anche la riforma protestante e la formazione delle “Chiese di stato” secondo il principio “cuius regio eius et religio” assolutamente inconciliabile con il principio di libertà proprio dell’idea cristiana di religione.
Tralasciando pace di Augusta (1555) e pace di Westfalia (1648) che segnano le tappe dell’indipendenza dei principi feudali, veniamo allo “stato assoluto” che rappresenta la forma di governo per eccellenza nell’occidente del XVIII secolo dove si configura l’idea di un re che ha tutte le basi del potere in mano e che gestisce la questione del fenomeno religioso sulla scorta di un sistema di rapporti noto con il nome di “giurisdizionalismo”.
Esso tendeva a limitare al minimo l’intervento e l’influsso del papato nelle singole realtà nazionali sino a costruire, a volte anche con il compiacente aiuto di vescovi vere e proprie Chiese nazionali (vedi i casi Inglese e
Francese)

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Tale movimento e le sue “nefaste” conseguenze per la Chiesa ebbero conclusione con la rivoluzione francese.
Infatti di fronte all’affermarsi degli Stati moderni la Chiesa cattolica reagì riaffermando la propria tradizionale CONCEZIONE DUALISTICA, nonchè rielaborando la teorica dell “potestas directa” secondo il filtro della scienza di Ballarmino e Suarez che ritrovarono nella UNICA derivazione divina l’origine dell’autorità della Chiesa…mentre per tutto ciò che riguarda unicamente la sfera temporale la Chiesa non può che cedere il passo agli stati secolari.
La concezione così formulata introduceva come unica ECCEZIONE alla non ingerenza della Chiesa negli affari degli stati i casi di questione di MORALE, fede e religione.

Tralasciando per ragioni sistematiche e di spazio il successivo periodo nascente dalla rivoluzione francese in cui principalmente la Chiesa si trova a dover confrontarsi non tanto con lo Stato in quanto soggetto autoritario, bensì quale portatore di ideologie filosofiche CONTRARIE al dettato biblico, quali l’Illuminismo e il Radicalismo, passiamo a quella parte (jus eclestiasticun internum) che contiene i principi prodotti della Chiesa in epoca pre e post Concilio Vaticano II inerente al combattuto rapporto tra Chiesa e Stato “Gaudium et Spes” e “Dignitatis Humanae” le fonti previlegiate del nostro discorso.
La Chiesa riconosce la necessità di aprire un proficuo confronto con la cultura e con il mondo, che è pur sempre fatto da Dio e dove egli si manifesta, e quindi la necessità di riallacciare profondi legami con “gli uomini e le donne di buona volontà” soprattutto nell’impegno comune per la pace, la giustizia, le libertà fondamentali, la scienza.

Riassumendo schematicamente i termini dell’insegnamento conciliare in parole, si possono indicare cinque principi fondativi del corretto rapporto tra fenomeno religioso e ordinamento secolare

1° Autonomia e laicità
2° Libertas Ecclesiae
3° Libertà religiosa
4° Rinuncia ai previlegi ex parte Ecclesiae
5° Reciprocità e collaborazione

Sorvolo sull’intuitiva spiegazione dei singoli punti solo per sottolineare come resti valido, sulle questioni MORALI il DIRITTO della Chiesa di esprimersi che “collaborazione” non significa “esclusione”

….relativamente alle Scuole Cattoliche l’Europa ha già sentenziato che…..

Nella CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, l’art.9 regola il diritto di libertà religiosa; l’art.10 dello stesso documento garantisce il diritto alla libera espressione delle proprie idee anche in ambito filosofico e religioso; l’ar.2 del pedissequo Protocollo addizionale tutela, invece, il diritto dei genitori di assicurare alla prole una educazione conforme alle proprie convinzioni religiose. In particolare della tutela riservata attraverso l’art.9 al diritto di libertà religiosa, va rilevata sia la espressione in ambito pubblico ed associativo del fenomeno religioso, sia quella in ambito privato e personalistico: insomma sia il diritto collettivo che il diritto individuale. Solo in casi eccezzionali è possibile una restrizione di tale diritto: art.9 comma secondo prevede la conformità all’ordine pubblico, alla salute pubblica ed alla morale in generale.

In parole povere LE SCUOLE orientate RELIGIOSAMENTE SONO GIA’ UN DIRITTO

fonte: lasottoculturadelrelativismo.myblog.it

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