La legislazione italiana sulle MGF

A partire dagli anni Novanta i governi, sia delle aree geografiche in cui la pratica è diffusa sia delle aree in cui la pratica rientra perché effettuata dalla popolazione immigrata, hanno iniziato ad intervenire nella lotta alle MGF con strumenti giuridici.

La maggior parte dei paesi, europei e extraeuropei, puniscono le MGF nella fattispecie di reati diversi, come quelli di lesioni aggravate, abusi e maltrattamenti nei confronti dei minori. L’Italia, invece, nel 2006 si è dotata di una legge specifica contro le MGF, la legge 9 gennaio 2006 n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.

Questa normativa vuole impedire che le MGF vengano compiute in Italia e punire coloro che violeranno la legge praticandole:

– Tutti coloro che provocano volontariamente o spingono qualcun altro a fare una MGF rischiano il carcere da 4 a 12 anni.

La pena è applicata a tutti i tipi di MGF (clitoridectomia, escissione, infibulazione).

– Se si danneggiano le funzioni sessuali con una lesione dei genitali femminili di tipo diverso da quelle sopra citate, provocando un danno al corpo o alla mente la pena sarà tra 3 e 7 anni.

– Se la mutilazione o il danno è fatto a una minorenne, o è praticata a fini di lucro, cioè per trarre un guadagno dalla pratica, le pene sopra menzionate aumentano di un terzo.

– Tutto questo è valido se commesso anche fuori dall’Italia da un cittadino Italiano o uno straniero che ha la residenza in Italia oppure viene commesso all’estero contro una cittadina Italiana o una straniera residente in Italia.

– Le pene contro i medici che praticano una MGF prevedono una sospensione dall’esercizio della professione che va da 3 a 10 anni.

APPROFONDISCI: La cura ginecologica delle donne con MGF

Fonte: “Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose” – Associazione Trama di Terre

Garantire il diritto a non abortire