Le connessioni normative in tema di tutela delle vittime di tratta e dei richiedenti protezione internazionale

La normativa di riferimento per il riconoscimento e l’accoglienza dei richiedenti lo status di beneficiario di protezione internazionale viene recepita a livello internazionale (pur con difformità applicative) in modo uniforme. Ogni Stato ha, invece, una propria normativa interna per quanto riguarda le vittime della tratta di
esseri umani e la loro protezione. Anche se le recenti direttive europee hanno promosso il tentativo di uniformare le normative definendo i diritti minimi che ogni Stato deve offrire alle vittime di tratta, si è tuttavia ben lontani da un approccio uniforme al tema.
Non sfugge però che, nelle biografie di molti migranti, vi siano elementi che riconducono sia al profilo dei richiedenti protezione internazionale che a quello della vittima di tratta.
Le recenti evoluzioni e specificità dei fenomeni migratori richiedono che i due sistemi, tratta e asilo, (in termini di emersione, accoglienza
e protezione) raggiungano una maggiore integrazione e non viaggino, come attualmente accade, su binari paralleli che difficilmente si incontrano.
Le diverse normative in materia di tratta e di protezione internazionale non hanno mancato, in particolare negli ultimi quindici anni, di considerare le connessioni tra i due fenomeni.
In sintesi si segnalano i richiami, in materia di tratta e di asilo, operati dalle diverse normative.

Normativa europea in materia di tratta
e richiami alla protezione internazionale
✓ Protocollo di Palermo
L’articolo 14 del Protocollo di Palermo del 2000 introduce un richiamo esplicito all’art. 14 dove si dice: “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio di non refoulement così come in
essi contenuti. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone.
L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.”
✓ Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla lotta alla tratta degli esseri umani (entrata in vigore l’1.2.2008) L’Articolo 40.4 recita che “Nessuna disposizione della presente
Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e al principio del non–rimpatrio (non refoulement)
ivi stabilito”.
Il Rapporto esplicativo che accompagna la Convenzione del Consiglio d’Europa, in relazione all’articolo 40, stabilisce che: “Il fatto di essere vittima di tratta di esseri umani non può precludere il diritto di chiedere e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire che le vittime di tratta abbiano adeguato accesso a eque ed efficienti procedure d’asilo. Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del principio di non-refoulement” (par. 377).
✓ Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime La Direttiva impone agli Stati l’obbligo di informare le vittime circa la “possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/ CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe” (art. 11 c.6).

Normativa europea in materia di protezione internazionale e richiami alla tratta
La normativa che si riferisce alle specifiche della protezione internazionale ha introdotto nelle recenti Direttive che si occupano della materia diversi riferimenti alla necessità di prestare particolari attenzioni alle vittime di tratta, facenti parte a pieno titolo della categoria delle persone vulnerabili.
✓ Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche)
“Nell’attuare il presente capo (Capo VII, Contenuto della protezione internazionale), gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali […] le vittime della tratta di esseri umani” (art. 20 c.3).
✓ Direttiva 2013/33/UE (Direttiva Accoglienza)
“Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone
vulnerabili quali: […] le vittime della tratta degli esseri umani”. (Capo IV Disposizioni a favore delle persone vulnerabili, Art. 21).

A cura di: Da Pra Mirta, Marchisella Simona, Obert Ornella.

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Bibliografia generale ragionata – Richiedenti protezione internazionale e tratta delle persone