Leggi, convenzioni e norme contro la prostituzione

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Nessuna donna nasce prostituta, c’è sempre qualcuno che la fa diventare, è dovere schierarsi contro coloro che direttamente o indirettamente la inducono a prostituirsi, e difendere e liberare le donne che ne sono vittime.
La proibizione della prostituzione è richiesta dalla giustizia, la prostituzione non è il mestiere più antico del mondo, ma è lo sfruttamento e l’ingiustizia più antica del mondo.

LE LEGGI

La Convenzione dell’ONU n.317 del 1951 che l’Italia ha sottoscritto è stata resa esecutiva con la legge n.1173 del 1966 ed è entrata in vigore nel 1980 nel preambolo dichiara “che la prostituzione e il male che l’accompagna è incompatibile con la dignità della persona umana perchè mette in pericolo il bene dell’individuo, della famiglia, e della comunità.”

Il male non va regolato ma va tolto, come per esempio non si può regolare il furto e indicare dove si può rubare, ma il furto va cancellato.

PROIBIZIONISMO E ABOLIZIONISMO NEI PAESI UE:

Il proibizionismo vieta l’esercizio di entrambi i tipi di prostituzione, punendo altresì la condotta del cliente, ed è il modello vigente in Irlanda, Lituania (dal 1998, modifica 2001), Malta
La legge irlandese, del 1993, vieta le case chiuse e prevede le pene dell’ammenda e dell’ arresto per le prostitute ed i clienti. E’ un modello penalizzante specialmente per chi viene coinvolto nella prostituzione per sfruttamento, povertà, disperazione o fragilità psico sociale.

Un modello invece interessante è quello abolizionista, di cui fa parte la Svezia, in cui diversamente dagli altri Paesi proibizionisti, è vietata, secondo legge n.408 andata in vigore il 1° gennaio 1999- la prostituzione in qualsiasi luogo venga esercitata, ma sono previste sanzioni solo per i clienti, ritenendosi che la persona prostituita sia vittima di un atto di violenza: la prostituzione è espressamente qualificata come ‘ grave violazione dell’integrità della donna’.
E in generale è un atto compiuto da una persona abusando della condizione difficile di un’altra.
Legge n.408 andata in vigore il 1° gennaio 1999, afferma al cap. 6 art.11: “la persona che si avvale di una prestazione sessuale occasionale dietro compenso, è condannata per l’acquisto di servizi sessuali ad una multa o alla reclusione fino ad un massimo di sei mesi”

  • il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2007 “Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione” afferma: “La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi sul territori italiano”

La prostituzione non rispetta la dignità umana e non è ispirata all’eguaglianza, perchè le prostitute sono nella quasi totalità straniere.

E al n.6 si afferma che” l’Italia condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano” In pratica si vede quanto sia grave e ingiuriosa la menzogna in atto nel campo della prostituzione

  • DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
    soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (all’art.21)
    Art. 7. stabilisce che deve essere allontanato dal territorio nazionale il cittadino dell’Unione che superati i tre mesi sia privo di lavoro subordinato o autonomo e non disponga per se stesso di risorse economiche sufficienti, e non può ritornare sul territorio nazionale.

Le ragazze comunitarie che stanno prostituendosi rientrano in questa direttiva

2) – RICORRERE ALLA “PUNIZIONE DEL CLIENTE”-

Il cliente è il primo responsabile e colpevole dello sfruttamento della prostituzione.
Egli paga il racket perchè gli siano procurati questi corpi di donne private completamente della loro libertà.

LE LEGGI

  • La Convenzione dell’ONU n.317 del 1951 che l’Italia ha sottoscritto è stata resa esecutiva con la legge n.1173 del 1966 ed è entrata in vigore nel 1980 dichiara nell’ art.1,comma 2 “Deve essere punito chiunque sfrutta la prostituzione di una persona anche se consenziente”.

Noi chiediamo che anche il cliente venga dichiarato sfruttatore della prostituzione perchè usa per la propria soddisfazione sessuale il corpo di donne indotte alla prostituzione anche se consenzienti.

La Convenzione inoltre all’art.2 impone di “punire chiunque mantenga,diriga, amministri, o conceda o prenda in affitto, in tutto o in parte, contribuisca a finanziare le case chiuse ai fini dell’esercizio dell’altrui prostituzione”.

Sono da equiparare alle case chiuse le ipotizzate cooperative di prostitute perchè sarebbero favoreggiamento della prostituzione e diverrebbero certamente preda del Racket. I criminali farebbero entrare le loro cooperatrici nelle cooperative stesse,e sfrutterebbero la prostituzione protetti dallo stato. L’istituzione delle cooperative costituirebbe la legalizzazione della prostituzione e dello sfruttamento di essa.

  • la Legge n.38 del 2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.” Stabilisce che chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita’ economica, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164.
    II Codice penale all’art. 609 ter stabilisce che la reclusione va da sei a dodici anni se i fatti sono commessi nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici
  • La legge n.228 del 2003”Misura contro la tratta di persone”, all’art.1 Dichiara che deve essere punito chiunque riduce o mantiene una persona e la costringe a prestazioni lavorative e sessuali che comportino lo sfruttamento mediante violenza, minaccia, inganno,o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di stato di necessità.
    Tutte le ragazze che si stanno prostituendo sulla strada, nei locali, nei night, negli appartamenti sono state adescate con l’inganno, schiavizzate, e sono sfruttate.
  • DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 )
    Art. 5. Modifiche al Dlgs n. 286/98 testo unico immigrazione
    1. All’art.12 «5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita’ ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  • La legge 75/58 all’art.3 numero 8 dichiara “che deve essere punito chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
  • La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla” lotta contro la tratta degli esseri umani” n.197 del 2005, all’art.19 stabilisce che ogni stato adotta le necessarie misure legislative affinché siano definiti reati penali l’utilizzo di servizi che sono l’oggetto di sfruttamento.
    Tutti i clienti rientrano in queste disposizioni.
  • Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti della Santa Sede con il documento “Orientamenti per la Pastorale della Strada” del 24 maggio 2007 si è pronunciato con le parole del segretario Mons. Marchetto spiegando la posizione nei confronti dei “clienti” delle prostitute: “Noi andiamo, e saremmo propensi alla linea seguita negli ultimi anni dalla Svezia, e cioè non soltanto la protezione delle donne, ma che ci fosse anche una penalizzazione dei clienti”.
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