4 malati alla Corte Costituzionale: non estendete ulteriormente il suicidio assistito

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immagine Scienza e Vita

Con l’assistenza dell’avv. prof. Mario Esposito (ordinario di diritto costituzionale) e dell’avv. prof. Carmelo Leotta (associato di diritto penale), quattro malati gravi chiederanno l’intervento all’udienza sul fine vita del 26 marzo 2025 nel processo Cappato ter davanti alla Corte Costituzionale. Due sono di Torino, uno di Milano, una di Palermo. Si tratta di persone che chiedono che sia mantenuta l’attuale tutela penale contro le condotte di aiuto al suicidio e che non siano estese le ipotesi di non punibilità, introdotte dalla Corte nel 2019.
I quattro malati ritengono che, se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la pendente questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano, il loro diritto alla vita e il loro diritto alla dignità sarebbero meno tutelati di quanto lo siano oggi. Gli intervenienti intendono dar notizia della loro iniziativa, fiduciosi che alla Corte Costituzionale sia possibile rivolgersi non solo per avere più libertà di chiedere la morte, ma anche e soprattutto per chiedere, come faranno se saranno ammessi al processo, che si conservi la tutela della vita.

**Udienza 26 marzo 2025, dinnanzi alla Corte Costituzionale, sul suicidio assistito**

**Richiesta di intervento in giudizio di quattro malati contrari al suicidio assistito**

Il 26 marzo 2025 la Corte costituzionale tornerà ad esprimersi sull’aiuto al suicidio. La questione di legittimità ha ad oggetto l’art. 580 cod. pen. nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio della persona capace di decisioni libere e consapevoli, affetta da patologia irreversibile e da sofferenze intollerabili, ma non sottoposta ad un trattamento di sostegno vitale.

Hanno chiesto di essere ammessi a intervenire in giudizio, con l’assistenza dell’avv. prof. Mario Esposito (foro di Roma) e dell’avv. prof. Carmelo Leotta (foro di Torino), quattro cittadini italiani, affetti da patologie inguaribili, non soggetti a trattamenti di sostegno vitale, i quali manifestano la volontà di continuare a vivere affrontando, come già hanno fatto fino ad oggi, i momenti in cui la sofferenza si presenta come intollerabile.

I quattro intervenienti chiedono alla Corte di rigettare la questione di costituzionalità e di conservare, tra i requisiti di non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, il trattamento di sostegno vitale. Se, infatti, tale requisito venisse meno, essi, ove lo chiedessero, potrebbero accedere al suicidio assistito e il terzo che li aiutasse non sarebbe punibile. L’accoglimento della questione di legittimità comporterebbe, pertanto, un affievolimento della tutela del loro diritto alla vita che resterebbe unicamente affidata alla conservazione della loro volontà di vivere, a prescindere da un giudizio oggettivo di gravità delle loro condizioni, insito nella necessità del trattamento di sostegno vitale.

Parimenti risulterebbe compromesso il loro diritto alla dignità personale perché, ove la loro vita diventasse per loro disponibile, ciò significherebbe che l’ordinamento italiano la riterrebbe un bene meritevole di una tutela ridotta rispetto alla vita delle persone sane, le quali della vita non possono disporre. Infatti, l’indisponibilità di un bene è indice del valore che l’ordinamento riconosce a quel bene.

**Roma, 14 marzo 2025**

Avv. Prof. Mario Esposito
Avv. Prof. Carmelo Leotta

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