Poligamia nel mondo musulmano

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La poligamia è la pratica che consente a uomini (poliginia) e donne (poliandria) di sposare un numero illimitato di coniugi contemporaneamente. Nella realtà si tratta praticamente ovunque solo di uomini che hanno piu’ mogli.

Nel mondo vi sono numerosi paesi in cui vige la sharia che permette la poligamia sull’esempio del fondatore dell’islam che ebbe varie mogli piu’ le concubine.
Ma anche paesi non musulmani che in qualche modo permettono la poligamia.

Vi sono alcuni codici civili di paesi del mondo arabo che non regolamentano il diritto di famiglia ma invece specie dal Maghreb al Mashreq esso è disciplinato in appositi testi dedicati allo “statuto personale”col nome di al-ahwàl al-shakhsiyya.
Nel mondo arabo oggi, pero’ tanto la poligamia quanto il ripudio non sarebbero ammissibili poiché non sussistono più le circostanze e le ragioni che li giustificavano in un dato contesto storico, ma leggi ed usanze non avanzano cosi rapidamente.

Tunisia esempio di modernità

La Tunisia è il solo paese ad aver ufficialmente vietato sia la poligamia sia il ripudio. Nel 1956, con l’art.18 del codice dello statuto personale, ha abolito queste pratiche attraverso un audace lavoro di interpretazione islamica, che ha considerato la poligamia implicitamente vietata dal Corano versetto IV, 129 (“Anche se lo desiderate, non potrete agire con equità con le vostre mogli”).
Il codice tunisino sanziona la bigamia e dichiara nullo un secondo matrimonio contratto in violazione di questa norma (‘art. 21). Riguardo al ripudio, considerato riprovevole nel diritto islamico, il codice tunisino lo abolisce completamente.

Il divorzio è l’unica causa di scioglimento del matrimonio (artt. 29 e seguenti) ammesso soltanto in via giudiziale, dopo un tentativo di conciliazione da parte del giudice.

La Tunisia ha continuato le riforme nel tempo, parificando i diritti dei coniugi (art.23 legge 74/1993) e promuovendo la cooperazione nella gestione della vita familiare. La legislazione è stata aggiornata anche per garantire la custodia dei figli minori (56 e 56 bis) e il diritto di alloggio della madre o della persona che si occupa della custodia dei figli a spese del marito (legge 20/2008) , e innovato anche l’adozione (legge 27/1958)

Kuwait e Yemen

Kuwait, che ha codificato lo statuto personale nel 1984, resta molto legato al diritto sciaraitico, la poligamia è legale ed anche abbastanza diffusa (8% dei matrimoni). Simile la situazione in Yemen che con la legge 20/1992 e i successivi emendamenti del 1998, 1999 e 2002, concede ben poco a istanze riformiste, a differenza del diritto dello Yemen del Sud che con la legge 1/1974 poneva limiti e restrizioni a poligamia e ripudio.

Iraq si, no, si alla poligamia
Iraq, nel 1959 era stata promulgata una prima legge sullo statuto personale di orientamento laico che, pur non abrogando formalmente poligamia e ripudio, li rendeva, di fatto, quasi impossibili da realizzare. In seguito a un intervento legislativo del 1978, la poligamia veniva addirittura proibita salvo consenso esplicito della prima moglie.
Ma poi c’è stato il passo indietro con il ritorno alla tradizione sciaraitica: nel 2003, infatti, il Governo ad Interim ha abrogato il Codice dello Statuto Personale del 1959 e la nuova Costituzione, all’art. 41, rinvia al diritto confessionale (shari’a, con le diverse interpretazioni tra islam sunnita e sciita) per le questioni relative allo statuto personale.

Libano. Ogni gruppo la sua norma
Libano la Costituzione rinvia ai diritti confessionali, riconoscendo come ufficiali 17 confessioni religiose. Ma qui la situazione è ben diversa: i musulmani sunniti e sciiti non sono soggetti alla shari’a bensì alla legge ottomana del 1917 (primo esempio di modernizzazione del diritto di famiglia, ancora applicabile nell’Autorità Palestinese e in Israele per la popolazione musulmana), i drusi a una legge ad hoc del 1948, più alcuni emendamenti apportati nel 1962, mentre le diverse comunità cristiane seguono il loro diritto confessionale. 

Siria, Giordania e Libia. Qualche tentativo di limitare la poligamia.
Siria (che nel 1953 è stato il primo paese arabo a promulgare una legge generale sullo statuto personale, poi riformata con la legge 34/1975), subordinare la possibilità del marito di sposare un’altra donna all’adempimento di determinate condizioni che un giudice dovrà valutare (Siria, Iraq, Libia)

Giordania (che ha visto una prima fase di codificazione nel 1956, una riforma nel 1976 e successivi interventi del legislatore nel 2001) facoltà di inserire, nel contratto matrimoniale, la clausola che escluda un nuovo matrimonio, salvo riconoscerle il diritto di chiedere il divorzio, conservando la dote

Libia subordinare la possibilità del marito di sposare un’altra donna all’adempimento di determinate condizioni che un giudice dovrà valutare (Siria, Iraq, Libia)


Algeria. La donna puo’ far inserire la clausola della monogamia.
Algeria (entrambe del 1984) prevedono la possibilità di inserire nel contratto di matrimonio la clausola di monogamia, oppure richiedono il consenso obbligatorio della prima moglie o la previa autorizzazione da parte del giudice sia per la poligamia che per il ripudio, andando così a intaccare la posizione di preminenza tradizionalmente attribuita all’uomo.  alla donna il diritto di chiedere il divorzio (Algeria)

Marocco e la moderna Mudawana. Passi in avanti
Marocco ha recentemente modificato il diritto di famiglia, promulgando nel 2003 un nuovo codice di statuto personale, Mudawana, che sostituisce il vecchio codice del 1958 e le modeste riforme del 1993. Il nuovo testo non fa alcun riferimento esplicito alla poligamia, pur inserendo all’art. 39 come causa di invalidità del matrimonio “un numero di mogli superiori a quello autorizzato dalla shari’a”, rinviando quindi al diritto religioso. Il matrimonio poligamico, tuttavia, deve essere autorizzato dal giudice, l’autorizzazione è subordinata all’esistenza di una giustificazione oggettiva ed eccezionale e alle disponibilità economiche del richiedente (art. 41), e la conclusione del secondo matrimonio è condizionata dalla conoscenza e accettazione da parte della seconda moglie del carattere poligamico del matrimonio. Inoltre l’art. 40 dispone che l’autorizzazione è esclusa se c’è il rischio che le mogli non siano trattate equamente e, soprattutto, se la prima moglie ha incluso nel contratto di matrimonio una clausola di monogamia. In ogni caso resta salvo il diritto della prima moglie a chiedere il divorzio in caso di un secondo matrimonio (art. 45).

Anche se la Mudawana marocchina prevede l’istituto del divorzio, va segnalato che è ancora in vigore il ripudio (artt. 78-93), che però assume sostanzialmente la forma di un divorzio, dato che deve essere autorizzato dal tribunale in seguito a domanda scritta da parte di uno degli sposi. Sembrerebbe quindi che il diritto di sciogliere unilateralmente il vincolo matrimoniale sia stato esteso anche alla donna (art. 78), ma in realtà ciò non è automatico bensì è subordinato al fatto che il marito le abbia riconosciuto tale diritto (art. 89) facoltà di inserire, nel contratto matrimoniale, la clausola che escluda un nuovo matrimonio, salvo riconoscerle il diritto di chiedere il divorzio, conservando la dote

Egitto. Passi in avanti con tribunali laici per il diritto di famiglia
Una peculiarità delle riforme in corso riguarda la mancanza di una codificazione generale del diritto di famiglia. Al contrario, si è preferito intervenire attraverso legislazioni mirate a disciplinare specifici ambiti, come il diritto al mantenimento della moglie (legge 25/1920), l’età minima per il matrimonio (legge 25/1929) o le procedure di divorzio (legge 25/1929).

Le riforme hanno avuto un impulso significativo negli anni Settanta, durante il periodo di Sadat. La legge 44/1979, ad esempio, ha introdotto limiti alla pratica della poligamia, considerata dannosa per la prima moglie e quindi un motivo di divorzio nel caso di un secondo matrimonio poligamico. Tuttavia, con l’ascesa di correnti conservative dopo l’omicidio di Sadat, si è assistito a una battuta d’arresto. La legge è stata abrogata e sostituita dalla meno progressista legge 100/1985, che ha eliminato l’equazione poligamia=danno per la moglie e ha richiesto la prova di un danno economico o emotivo causato dalla poligamia per ottenere il divorzio.

L’entrata in vigore della legge 1/2000 (che ha passato anche il vaglio di costituzionalità) ha segnato una svolta importante nella modernizzazione del diritto di famiglia egiziano. Questa legge ha reso più accessibile il “khul'”, che permette alla moglie di chiedere direttamente al giudice il divorzio rinunciando ai benefici patrimoniali. Inoltre, ha consentito il divorzio anche per i matrimoni “urfi” (non registrati) e ha posto ulteriori limiti al ripudio. Naturalmente, tali riforme hanno suscitato forti reazioni da parte dei sostenitori della shari’a, che vedono nell’emancipazione delle donne una minaccia alla stabilità familiare.
Nel 2004 sono stati istituiti in Egitto i pNimi tribunali laici specializzati per il diritto di famiglia

Articolo in via di completamento
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Poligamia, che sia religiosa o culturale, aboliamola

Il digiuno ed astinenza in Quaresima ed oltre