Leggi e norme internazionali contro la maternità surrogata (utero in affitto)

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2024

Ai sensi dell’art. 12 co. 6 della L. 40 del 2004, in Italia la maternità surrogata è considerata un reato punibile con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con pena pecuniaria da 600.000 a 1 milione di euro. La legge è stata emendata e il reato ora è perseguibile anche se compiuto all’estero, divenendo quindi universale (ottobre 2024).
Secondo ampia parte della giurisprudenza un contratto di maternità surrogata è nullo perché ha un oggetto illecito in quanto lesivo delle norme imperative e del principio di ordine pubblico; altresì parte della giurisprudenza lo qualifica come contratto in frode alla legge, in quanto spesso utilizzabile dalle coppie al fine di eludere la normativa vigente in materia di adozione prevista dalla L. 184/1983.

Il 13 giugno 2024 la Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha modificato la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ha stabilito che “lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell’adozione illegale può già rientrare nell’ambito di applicazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani, nella misura in cui siano soddisfatti tutti i criteri costitutivi di tali reati. (…) è opportuno includere lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell’adozione illegale tra le forme di sfruttamento di cui a tale direttiva, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani, compreso il criterio relativo ai mezzi. Più specificamente, per quanto concerne la tratta a fini di sfruttamento della maternità surrogata, la presente direttiva pone l’accento su coloro che costringono o convincono con l’inganno le donne a prestarsi come madri surrogate. Le modifiche apportate dalla presente direttiva alla direttiva 2011/36/UE lasciano impregiudicate le definizioni di matrimonio, adozione, matrimonio forzato e adozione illegale, o quelle dei reati connessi diversi dalla tratta, ove previste dal diritto nazionale o internazionale. Tali norme lasciano inoltre impregiudicate le norme nazionali sulla maternità surrogata, compreso il diritto penale o il diritto di famiglia.”

2022

Al par. 60 della Relazione sui Diritti umani e democrazia nel mondo 2021, del 17 febbraio 2022, l’Emiciclo di Strasburgo “condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; evidenzia il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali”.

2021

Nel 2021, il Parlamento europeo ha dichiarato che lo “sfruttamento sessuale a fini di surrogazione e riproduzione […] è inaccettabile e una violazione della dignità umana e dei diritti umani”.

Secondo la Corte costituzionale italiana, tale pratica “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” (sentenza n. 272/2017, confermata dalla n. 33/2021), perché mercifica la madre e il bambino.

2020

Al par. 9 della Risoluzione del 26 novembre 2020 “Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea – Relazione annuale 2018-2019” si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata.

2018

Nella Risoluzione del 12 dicembre 2018 “Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017”, al par. 48 chiede nuovamente di “far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza surrogata”.

2016

Nella Risoluzione del 13 dicembre 2016 “Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2015”, all’art. 82 “condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali”.

2015

Nella Risoluzione (Parlamento Europeo) del 17 dicembre 2015 “Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014”, al par. 115, “condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l’uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani”.

2011

Inoltre, secondo l’articolo 2 della Direttiva del 2011, come modificato dall’attuale revisione, la tratta di esseri umani coinvolge “il reclutamento […] di persone, compreso lo scambio o il trasferimento del controllo su tali persone, mediante […] l’abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o l’offerta o la ricezione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un’altra persona, a fini di sfruttamento”. Si menziona anche che il consenso della vittima è irrilevante e che, nei casi in cui sono coinvolti bambini, anche i mezzi di sfruttamento sono irrilevanti. Pertanto, poiché la surrogazione coinvolge bambini, il reato deve essere punito in tutti i casi.

1989

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con la legge n. 176/1991) agli artt. 7 e 8, sancisce per ogni bimbo il “diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, e “gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi comprese … le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”. L’art. 9 prescrive al comma 1 che “gli Stati parti vigilano affinché́ il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà̀”, e al comma 3 che “gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori…”.

Le date di adozione delle convenzioni e documenti menzionati:

  1. Carta europea dei diritti fondamentali: 7 dicembre 2000
  2. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW): 18 dicembre 1979
  3. Dichiarazione universale dei diritti umani: 10 dicembre 1948
  4. Convenzione delle Nazioni Unite sulla schiavitù: 25 settembre 1926 (con protocolli successivi nel 1956)
  5. Convenzione sui diritti dell’infanzia: 20 novembre 1989
  6. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile: 25 maggio 2000
  7. Convenzione del Consiglio d’Europa sull’adozione dei bambini: 27 novembre 2008
  8. Convenzione del Consiglio d’Europa sull’azione contro la tratta di esseri umani: 16 maggio 2005
  9. Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo): 4 aprile 1997

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