Il finanziamento pubblico alle scuole paritarie non è assolutamente vietato dall’articolo 33, comma 3 della Costituzione.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Secondo alcune interpretazioni laiciste avverse alla libertà educativa, essendo un onere “fiscale”, sarebbe vietato sostenere direttamente le scuole pubbliche non statali , per il fatto che lo Stato non deve sostenere oneri.
Ma l’espressione “senza oneri per lo Stato” può essere interpretata come l’assenza di un obbligo dello Stato di fornire finanziamenti alle scuole paritarie. In altre parole, le scuole paritarie hanno il diritto di richiedere un finanziamento, ma lo Stato non ha l’obbligo di concederlo.
Durante l’Assemblea Costituente del 29 aprile 1947, venne coniata l’espressione “senza oneri per lo Stato”:
nei resoconti dell’epoca troviamo che il liberale Corbino (che aveva proposto l’inciso), il comunista Malagugini e il socialista Codignola, hanno chiarito che quella norma doveva essere interpretata come un rifiuto di qualsiasi automatismo nella relazione tra lo Stato e le scuole paritarie.
“non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore delle istituzioni private, diciamo solo che nessuna istituzione privata può nascere con il diritto di ricevere aiuti dallo Stato. È una cosa diversa: si tratta della possibilità di fornire o non fornire aiuti” (Corbino).
Interessante che tale esplicazione non arrivasse dalla Democrazia Cristiana.
L’articolo 118, comma 4 della Costituzione afferma il principio di sussidiarietà “orizzontale” e stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, incluso il finanziamento. Inoltre, la Corte costituzionale ha chiarito che la nostra Costituzione, che adotta un’approccio pluralistico, non ammette discriminazioni nei confronti delle scuole paritarie (sentenza n. 42/2003).
- Nessuna Violazione Costituzionale: Dal punto di vista legale, non ci sono basi per affermare che il finanziamento pubblico delle scuole paritarie violi la Costituzione.
- Attuale Disparità di Finanziamento: Attualmente, lo Stato spende otto volte di più per ogni studente nelle scuole statali rispetto a quanto rimborsa per uno studente delle scuole paritarie. Questa differenza riflette una disparità nei fondi stanziati per gli studenti nelle diverse tipologie di scuole.
- Spostamento di Studenti: Un significativo spostamento degli studenti dalle scuole paritarie a quelle statali comporterebbe un aumento dei costi per lo Stato. Poiché la maggior parte dei costi delle scuole paritarie è sostenuta dalle famiglie, un aumento improvviso degli studenti nelle scuole statali richiederebbe finanziamenti aggiuntivi.
- Aumento degli Oneri Fiscali: Eliminare gli oneri fiscali per il finanziamento delle scuole paritarie comporterebbe un aumento generale degli oneri fiscali sulle finanze pubbliche. Questo risultato non è richiesto dalla Costituzione e sarebbe sconsigliato dal punto di vista del buon senso finanziario.
Le scuole paritarie sono scuole pubbliche non statali.