La legislazione italiana sui matrimoni forzati

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Generato con intelligenza artificiale ∙ 30 ottobre 2023 alle ore 6:19 PM

La legislazione italiana fino al 2019 non conteneva riferimenti espliciti al “matrimonio forzato”. Per affrontare questo reato si usavano altri strumenti giuridici, in particolare la previsione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 del Codice Penale).

Va ricordato però che l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 27 giugno 2013 (Legge n. 77). L’articolo 42 della Convenzione di Istanbul si intitola Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore” e così recita:

“…qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato…”

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È importante richiamare anche l’articolo 5 della Convenzione, rispetto ai doveri dello Stato italiano di intervenire in casi di matrimoni forzati o di pratiche dannose e discriminatorie commesse in nome del cosiddetto “onore”, in quanto tutti gli organismi dovranno garantire standard professionali e procedure che vedano come prioritaria la assoluta sicurezza e riservatezza delle donne e delle loro identità anagrafiche; favoriscano la loro volontà riguardo alla decisione di avviare o meno pratiche per vie legali in sede civile o penale; garantiscano il rispetto della parità di genere e di assoluta imparzialità e non discriminazione sulla base dell’origine etnica o di altri elementi afferenti alla loro provenienza.

Dal 2019 è stato introdotto l’articolo 558 bis nel codice penale:

Dispositivo dell’art. 558 bis Codice penale

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

APPROFONDISCI: I matrimoni precoci o forzati: valutazione del rischio

Fonte: “Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose” – Associazione Trama di Terre

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