Scheda operativa su DDL Zan, Scalfarotto, Boldrini e altri su Omofobia

omofobia-legge
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay

VERSIONE SU TESTO APPROVATO ALLA CAMERA

PREMESSA

  1. SERVE UNA LEGGE? ASSOLUTAMENTE NO. Il rispetto di tutte le persone è già ampiamente garantito dalla normativa penale, anche mediante l’applicazione di specifiche aggravanti quali ad esempio quelle previste dall’art. 61 del codice penale (aver agito per motivi futili o abietti ovvero con crudeltà verso le persone). Una aggressione con lesioni personali po’ essere sanzionata fino a 16 anni di reclusione. Il tribunale di Napoli per esempio nel dicembre 2014 ha condannato a 10 anni di galera i tre bulli che aggredirono un ragazzo gay in piazza Bellini.
  1. L’ITALIA E’ UN PAESE CHE DISCRIMINA? ASSOLUTAMENTE NO. Ogni anno si denunciano solo 30 casi di condotte penalmente rilevanti collegate all’orientamento sessuale della vittima. Si tratta di numeri molto contenuti, e peraltro relativi alle mere denunce, senza che sia possibile sapere quante di quelle denunce diventino poi effettive condanne. La stragrande maggioranza di queste 30 denunce è relativa a rapine collegate al mondo della prostituzione transessuale. In Italia le persone con orientamento omosessuale raggiungono i vertici della società occupando importanti posti nel mondo della moda, dello spettacolo, della TV, della musica, della cultura, dell’arte, del management aziendale, delle professioni e della politica.
  1. QUAL’E’ LO SCOPO VERO DELLA LEGGE? Il vero obbiettivo della norma proposta non è affatto quello di tutelare le persone con tendenza omosessuale ma è quello di applicare la c.d. agenda LGBT che prevede precisi step, da approvare in tempi diversi e finalizzati a piegare le legislazioni dei singoli stati, trasformandone poi la cultura e giungendo di fatto alla liquefazione del concetto stesso di identità delle persone umane e dunque del concetto di famiglia, fino alla progressiva trasformazione della società in un coacervo di individui isolati. Alcuni definiscono tale processo come “transumanesimo”. Questo autentico esperimento di ingegneria sociale si è già realizzato in Canada, o in Olanda o in Gran Bretagna e in altri paesi del nord Europa, dove ormai, tolta di mezzo la famiglia, le persone sono diventate individui isolati, soli e manipolabili. La fondazione OPEN non fa più mistero di questi obbiettivi sociali. Il primo passaggio di questa agenda è la deliberazione di norme contro la c.d. “omofobia” per chiudere la bocca a tutte le voci contrarie alla ideologia LGBT. Nella stessa norma si legittima la c.d. “identità di genere”, che non è affatto riconosciuta sotto il profilo scientifico e che dunque viene sdoganata per via legislativa. I successivi passaggi riguardano norme per il riconoscimento delle unioni civili same-sex, o il matrimonio gay, poi l’adozione gay e la legittimazione dell’utero in affitto, e infine sul piano educativo si procede allo stesso modo, imponendo la penetrazione del pensiero GENDER nelle scuole ai bambini in tenerissima età, profittando dell’educazione all’affettività ovvero le giornate nazionali contro l’omofobia ovvero ancora la rieducazione delle forze dell’ordine e della pubblica amministrazione. Sostanzialmente il pensiero GENDER porta a insegnare, specialmente ai più piccoli, il c.d. “indifferentismo sessuale”, ovvero il superamento delle differenze sessuali tra maschile e femminile. La persona non è più qualificata dal proprio sesso biologico, ma dal genere prescelto, che può essere cambiato più volte nel corso della vita. I bambini più piccoli vengono trattati con ormoni (come ad esempio la Triptorelina) per fermare la pubertà a 8-10 anni di età e poi poter decidere, una volta raggiunta la maggiore età, a quale sesso appartenere. Una volta giunti al completamento dell’agenda, TUTTO E’ FAMIGLIA, e DUNQUE NULLA PIU’ E’ FAMIGLIA. Nel nostro Paese ci avevano già provato con la proposta Scalfarotto, fermata nel 2015 al Senato. Poi sono riusciti a fare il passaggio successivo, approvando a colpi di fiducia la c.d. legge Cirinnà. Ora devono recuperare il passaggio saltato, per poi procedere a completare l’agenda.
  2. COSA E’ ACCADUTO NEI PAESI DOVE UNA LEGGE SIMILE E’ STATA APPLICATA?

Gran Bretagna.

I sudditi di Sua Maestà Britannica sono sottoposti da anni allo psicoreato di omofobia, e le conseguenze sono drammatiche, come vi allego qui sotto.

Già nel 2013 un pastore protestante fu arrestato per aver letto in pubblico il capitolo 4 della lettera di san Paolo ai Tessalonicesi.

Nel 2018 un medico è stato licenziato in tronco. La sua colpa? essersi rifiutato di usare i nuovi pronomi transgender, continuando a usare “he” per i maschi e “she” per le femmine.

Stesso trattamento per un professore dell’Oxfordshire, colpevole di aver detto “Ben fatto ragazze” a un gruppo di studentesse. Tra loro c’era una ragazza che però si sentiva maschio. Risultato: il prof. licenziato.

Assurdo anche il caso dei genitori scozzesi che hanno osato protestare lo scorso anno contro la lezione di gender tenuta nella locale scuola elementare da un gruppo di Drag Queen.

Per loro l’accusa di omofobia e la necessità di doversi pure difendere.

Cari amici, come già scrivevo ieri, qui non si tratta di difendere i diritti delle persone con attrazione omosessuale

Siamo tutti contro ogni forma di discriminazione, e la legge già punisce severamente, con due specifiche aggravanti chi aggredisca, diffami, ferisca o discrimini in qualsiasi modo qualcuno in ragione del suo orientamento sessuale.

Qui si tratta di continuare ad esser liberi di leggere la Bibbia, liberi di chiamare i maschi maschi e le femmine femmine, liberi di difendere i nostri figli da ogni forma di indottrinamento LGBT.

Canada

In Canada è da tempo in vigore una legge simile a quella di Zan.

Le conseguenze?

Eccone alcune.

-Parrocchie obbligate a ospitare eventi LGBT.

-Scuole cattoliche costrette a istituire club gay

-Padri privati della custodia dei figli perchè poco inclini ad accettare l’agenda LGBT

-nel frattempo fin dal 2016 il Canada è diventato capitale internazionale dell’utero in affitto, con numeri impressionanti.

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Valutazione del testo finale approvato dalla Camera

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Il primo articolo fornisce definizioni ideologiche, imposte per legge, di concetti che non sono né scientifici né antropologicamente accettati.

Cosa significa sesso biologico o anagrafico? Quale prevale dei due?

Cosa significa genere? Chi ha validato questo tipo di differenza tra sesso e genere?

Cosa significa identità di genere?

Il mondo femminista e la stessa ARCI Lesbica ha manifestato serie preoccupazioni per queste definizioni che rischiano di cancellare anni di battaglie per la liberazione della donna. Ora per un uomo basterà dichiararsi donna per poter godere delle quote rosa, gareggiare in competizioni sportive femminili, usare i bagni delle donne, i reparti femminili delle carceri etc. etc.

ASSURDO! Cosa significa orientamento sessuale? Cosa significa identità di genere? Chi la decide? Chi ne può dare una definizione? In che modo può essere discriminata? Dire che la categoria cisgender non binary non esistono sarà considerata discriminazione?

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 604-bis
del codice penale)

1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;

b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;

c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».

Il secondo articolo della proposta unificata Zan interviene sulla ex legge Reale Mancino, ora art. 604 bis del codice penale1.

In buona sostanza sarà reato:

  1. (fino a 18 mesi di reclusione) istigare a commettere, oppure commettere atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere

ASSURDO! Il gestore della palestra che rifiuti di ammettere un trans nei bagni delle donne, oppure il politico che sia contro il matrimonio gay, o il medico contrario all’utero in affitto, o il padre che rifiuti di mandare i figli a scuola alla lezione della Drag Queen o il sindaco che rifiuti una trascrizione di atto di nascita con due padri o due madri o la sportiva che rifiuti di gareggiare con un trans andranno in galera?

  1. (fino a 4 anni di reclusione) istigare a commettere o commettere atti di provocazione alla violenza fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere

ASSURDO! Cosa significa istigare a commettere una provocazione alla violenza? Un medico che rifiuti di somministrare triptorelina o di eseguire interventi chirurgici di asportazione del pene a un minorenne sarà accusato di istigazione?

  1. (fino a 6 anni di reclusione) partecipare, prestare assistenza, promuovere o dirigere associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

ASSURDO! Una organizzazione che si batta per fermare il matrimonio gay o l’utero in affitto o l’adozione per le coppie gay sta incitando alla discriminazione? 6 anni di galera per gli organizzatori? E un cristiano battezzato potrà ancora leggere san Paolo o il catechismo che considera la pratica omosessuale come un grave peccato o rischierà la galera come fiancheggiatore di una associazione di omofobi?

Art. 3.

(Modifica all’articolo 604-ter
del codice penale)

1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».

Il terzo articolo interviene sull’art. 604 ter2 del codice penale.

Dopo la riforma, le pene per i reati commessi con finalità di discriminazione fondate su sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere saranno aumentate della metà, senza possibilità di applicare attenuanti prevalenti.

ASSURDO! Il colpevole di offese, violenze, rapine o altri reati contro una persona gay o trans sarà punito con il doppio della pena rispetto a chi abbia offeso, computo violenza, rapinato un anziano.

Art. 4.

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

  1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Articolo assolutamente inutile: ogni cosa può essere considerata atto discriminatorio. Dire che le coppie gay non possono adottare sarà considerato atto discriminatorio. Dire che due papà non possono crescere un figlio sarà considerato discriminatorio. Dire che l’utero in affitto è un orrore sarà considerato discriminatorio, e dunque sarà tutto perfettamente punibile. Si tratta di una scriminante inutile e inapplicabile, buona solo a lavare al coscienza di chi la scrive e la vota.

Art. 5.

(Modifiche al decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122)

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »;

3) al comma 1-quater:

3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;

3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »;

4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »;

5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;

b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Interviene sul decreto legge 122/19933 che prevede pene accessorie e speciali.

ASSURDO! I colpevoli di presunte discriminazioni per sesso, genere, identità sessuale e identità di genere dovranno avere anche le seguenti pene accessorie:

1.lavorare gratuitamente per le associazioni LGBT,

2. restare chiusi in casa la sera, col coprifuoco come durante la guerra

3. si vedranno sequestrata patente, passaporto, licenza di caccia

4. non potranno fare propaganda e attività politica per 3 anni.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 90-quater
del codice di procedura penale)

1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere ».

La norma interviene sull’articolo 904 del Codice di procedura Penale che individua le persone di particolare vulnerabilità. Le persone con orientamento omosessuale saranno dichiarati particolarmente vulnerabili per legge, come gli anziani o le persone con deficienza psichica o con infermità…

Art. 7.

(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma istituisce la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia al fine di organizzare “cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile anche da parte delle amministrazioni pubbliche e in modo particolare nelle scuole “di ogni ordine e grado” per contrastare tra l’altro i “pregiudizi” e le “discriminazioni” motivate da orientamento sessuale e identità di genere

ASSURDO! In comuni, regioni e scuole dalla scuola d’infanzia fino al liceo, insegnati, dipendenti pubblici ma soprattutto i bambini e i ragazzi saranno sottoposti alla propaganda invasiva delle associazioni LGBT che avranno libero accesso e potranno diffondere tra i più piccoli l’ideologia GENDER, spiegando che non si nasce né maschi né femmine, che ognuno può scegliere il proprio sesso, che non esistono padre e madre ma genitore 1 e genitore 2, il tutto condito come già visto dalle performances delle drag queen e delle persone transessuali. I genitori che rifiuteranno saranno considerati discriminatori e rischieranno la revoca della responsabilità genitoriale

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La norma attribuirà all’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali il compito di elaborare, unitamente alle organizzazioni LGBT la strategia triennale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, da applicare nel mondo di educazione, istruzione, lavoro, sicurezza anche carceraria, e da realizzare con amministrazioni locali, associazioni di categoria e associazioni LGBT.

ASSURDO! I comuni, le regioni, le scuole e le aziende dovranno sottostare alle imposizioni delle associazioni LGBT in materia di istruzione e educazione dei bambini e dei ragazzi, senza coinvolgere minimamente le famiglie. Si creeranno discriminazioni tra i lavoratori LGBT che saranno SUPERTUTELATI e gli altri, magari disabili o anziani, o genitori di famiglie numerose, che si vedranno umiliati da una posizione lavorativa differenziata in base al presunto orientamento sessuale o alla presunta identità di genere.

Art. 9.

(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)

1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».

Stanzia 4 milioni di Euro per realizzare in tutto il territorio nazionale centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che forniranno gratuitamente assistenza legale, psicologica, di mediazione sociale nonché abitazioni a disposizione dei presunti discriminati.

ASSURDO! I casi di discriminazione denunciati nel 2018 sono stati 33. Un simile stanziamento significa investire 121 mila Euro per ogni caso. Nello stesso periodo quasi due milioni di famiglie sono scese sotto la soglia di povertà, la natalità è crollata al dato peggiore da 102 anni a questa parte, le piccole e medie aziende sono alla fame, e qui si trovano ingenti risorse per ragioni esclusivamente ideologiche

Art. 10.

(Statistiche sulle discriminazioni
e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

Si impone all’ISTAT di vigilare con cadenza triennale “sugli atteggiamenti della popolazione” per “misurare le discriminazioni”

ASSURDO: L’ISTAT non è la psicopolizia al servizio delle associazioni LGBT e non deve certo vigilare sugli “atteggiamenti” della popolazione!

1 TESTO POST RIFORMA: Art. 604 bis – Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere o atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda ideefondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale [1].”

2 TESTO POST RIFORMA: Art. 604 ter – Circostanza aggravante. (1)

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

3 TESTO POST RIFORMA (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere) (…)

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati per uno dei delitti di cui all’art. 604-bis ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 604-ter del codice penale, nonchè per il delitto previsto all’articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 962 e per quelli indicati dall’articolo 2, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

A) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può esser subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazinoe di un’attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti, nel caso di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto ai commi successivi.

1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività, è determinato dal giudice, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime di reati di cui all’art. 604-bis del Codice Penale la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

4 TESTO POST RIFORMA Art. 90-quater c.p.p. Condizione di particolare vulnerabilità.

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

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Demoliamo il ddl Zan e le sue future versioni

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Il Vangelo ai Brics