Attenzione a non farci fregare dalla vecchia legge Scalfarotto, non dimentichimo l’ART 1,c:
ART1, c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni»
che è la versione 2013 dell’attuale ART.4 dello ZAN
Essendo norme molto vaghe si prestano ad interpretazioni ed abusi.
Ma le norme penali devono essere circostanziate e chiare. L’oggetto del reato deve essere ben definito: la violenza fisica è oggettiva. Odio o discriminazione possono essere interpretati e percepiti in maniera diversa. Le leggi devono punire comportamenti ed azioni non sentimenti seppur negativi.
Ecco perchè non servono leggi contro la generica omofobia.
Ma esistono già leggi che puniscono chi picchia, insulta, discrimina sul lavoro o a scuola che proteggono ogni persona indifferentemente dai suoi comportamenti o preferenze sessuali.