Perchè dire un grande no a leggi su reati d’odio indefiniti (uccidono varie libertà)

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Conviene essere chiari, dopo che molto è già stato scritto e detto: il ddl Zan (e le sue future varianti NDR) non è solo inutile, ma risulta anche dannoso, perché ideologico.

In primo luogo il ddl Zan (e qualsiasi norma che voglia introdurre sanzioni sulle idee, su concetti non definiti e non su atti concreti NDR)
è un provvedimento inutile:
l’ Italia non è affatto un paese ostile alle persone omosessuali, né secondo le graduatorie europee dei Paesi “gay-friendly”, né tantomeno nei dati relativi agli episodi di aggressione a persone omosessuali. I dati degli Osservatori sono molto chiari, in merito. Ci sono alcuni episodi, certamente da condannare, ma non sono certo prevalenti; sono molto più numerose le violenze sulle donne o sui minori, tanto per fare un confronto, che vengono regolarmente perseguite, anche aspramente, nell’ attuale quadro normativo. Infatti le norme attuali sono perfettamente in grado di colpire già oggi con maggiore forza eventuali episodi di violenza di questo tipo, ad esempio inserendo le aggravanti “per futili motivi”, senza dover inventare una nuova fattispecie.

In secondo luogo il ddl Zan (e qualsiasi norma che voglia introdurre sanzioni sulle idee, su concetti non definiti e non su atti concreti NDR)
è dannoso
perché ideologicamente orientato ad imporre un punto di vista sulla realtà, cancellando posizioni differenti. La totale incertezza giuridica del cosiddetto “reato di omofobia” rende l’ applicazione della legge estremamente incerta, affidata all’ interpretazione del giudice, esponendo così legittime affermazioni di libertà di opinione al rischio di essere tacciate di omofobia: se affermo che un bambino ha diritto ad un papà e ad una mamma sono omofobo oppure no? Se sostengo che non è legittimo “reperire” all’ estero un figlio partorito su commessa da una donna sono omofobo? Mai il Sen. Zan ha risposto con chiarezza a domande di questo tipo: si potrebbe finire dritti dritti in tribunale.

Che questo problema sia reale – terza argomentazione – e che quindi il ddl Zan (e qualsiasi norma che voglia introdurre sanzioni sulle idee, su concetti non definiti e non su atti concreti NDR)
sia dannoso lo conferma
l’ impianto propagandistico e rieducativo di tante parti del testo,
che non si limita a chiedere pene più pesanti per atti concreti di violenza (reali, non di opinione), ma costruisce tutta una serie di attività di “propaganda gender” (la giornata nazionale del 17 maggio, i corsi nelle scuole, anche a bambini di dieci-dodici anni, la “rieducazione” di chi viene condannato) che evidentemente servono condizionare le libere opinioni, più che a proteggere le eventuali vittime.

Un ultimo punto – quarta argomentazione – per cui il ddl Zan (e qualsiasi norma che voglia introdurre sanzioni sulle idee, su concetti non definiti e non su atti concreti NDR) va respinto sta
nella formulazione del cruciale art. 3, che nella versione emendata recita:
“Ai fini della presente legge (testo originale: Ai sensi della presente legge), sono fatte salve (testo originale: sono consentite) la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti (la parte in corsivo è stata aggiunta nei lavori parlamentari).

In primo luogo dovrebbe allarmare ogni cittadino il fatto stesso di dover scrivere in una legge che “sono fatte salve (nella versione originale, più corrispondente al pensiero dei presentatori, era anche peggio: “sono consentite”) la libera espressione…”; ci mancherebbe altro, in uno Stato democratico e di diritto! Eppure andava scritto, perché altrimenti questa libertà sarebbe ancora più a rischio. Quindi il problema c’ è (per implicita ammissione dello stesso relatore, che inserisce questo articolo, e della Camera stessa, che ha emendato l’ articolo, sia pur in modo insufficiente). Inoltre, in secondo luogo, l’ espressione originaria “sono consentite” era particolarmente fastidiosa, per chi crede che le libertà dei cittadini siano un diritto costituzionale, e non una “concessione” della politica o di una legge qualsiasi, ben più effimera del dettato costituzionale. Non che sia molto meglio la nuova versione “fatte salve” (come a legittimare un’ eccezione…). Per finire – terzo obiezione all’ art. 3 – dire “ai fini (o ai sensi) della presente legge” costituisce una oggettiva “limitazione” alle frasi che seguono, che sono invece diritti costituzionali irrinunciabili: se le opinioni espresse “non sono ai fini/ai sensi” della legge in questione, questa libertà decade? Ma chi decide su questa “corrispondenza”, visto che la legge è costruita su concetti giuridicamente sdrucciolevoli, come l’ omofobia (ancora non definita nel nostro ordinamento), o (art. 2) “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”, concetti anch’ essi ancora non definiti giuridicamente, e sui quali non c’ è accordo nemmeno all’ interno della stessa comunità LGBT.

Qui non si tratta di negare diritti e tutela a persone quando ne hanno bisogno; si tratta invece di rifiutare una legge che rischia di diventare un tribunale ideologico liberticida, senza alcuna reale tutela nei confronti delle persone omosessuali. Cosa succederà alle prossime persone omosessuali che hanno pubblicamente condannato l’ utero in affitto, e che sono state ferocemente accusate di omofobia da tante associazioni e leader LGBT e da opinion leader di vario genere? Verranno portate in tribunale, per il reato di omofobia previsto dal ddl Zan? Ripensateci, soprattutto voi che sedete in Senato (ma anche chi ha già votato alla Camera): siete ancora in tempo.

*Direttore del Cisf – Centro Internazionale Studi Famiglia

Francesco Belletti

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