Il riconoscimento legale delle unioni omosessuali non serve per consentire ai relativi compagni conviventi l’esercizio di diritti che, altrimenti, sarebbero loro negati.
In realtà il vero obiettivo è smontare l’istituto del matrimonio tra uomo e donna e slegare la procreazione dalla coppia uomo e donna.
Se infatti si desse modo a coppie omosessuali di sposarsi, non si potrebbe facilmente vietare loro di adottare negando il diritto alla genitorialità.
In realtà il diritto alla genitorialità non esiste.
Esiste il diritto ad avere dei genitori non ad esserlo.
FALSI PROBLEMI
Lamentandosi di presunti diritti negati si prova ad arrivare al matrimonio egualitario.
Ma situazioni diverse hanno diritti diversi.
Comunque anche i componenti di qualsiasi coppia, al pari di tutti i cittadini, hanno sempre la possibilità di ricorrere al diritto privato per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse.
Tramite il diritto volontario e senza alcuna necessità di introdurre per via legislativa nuovi istituti si possono ottenere gli stessi diritti che risultano così garantiti.
Non serve il matrimonio egualitario
LA SUCCESSIONE
Tramite il testamento è possibile trasmettere il proprio patrimonio a chi non avendo vincoli legali o familiari col testatore sarebbe escluso dalla successione legittima. Oggi nulla vieta, peraltro, al convivente omosessuale di ricorrere agli strumenti del diritto volontario stipulando una polizza assicurativa o una pensione integrativa a beneficio del partner, o stipulando un contratto di comodato d’uso vita natural durante, ovvero costituendo un usufrutto d’immobile.
SUBENTRO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il contratto della casa di comune residenza può ben essere stipulato congiuntamente dai due partner, e in ogni caso già la giurisprudenza costituzionale è intervenuta riconoscendo il diritto di successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a favore del convivente (Corte Cost. sent. n. 404/1988).
VISITE IN CARCERE
Oggi concessa anche ai conviventi grazie ad espresse disposizioni dell’ordinamento penitenziario (art. 18 della legge 354/1975, e art. 37 del D.P.R. n. 230/2000).
VISITE IN OSPEDALE
Quasi tutti i regolamenti interni dei nosocomi contemplano la possibilità di accesso ai conviventi.
RISARCIBILITA’ DEL CONVIVENTE
In casi di fatto illecito del terzo come in un incidente stradale, la giurisprudenza ha ormai pacificamente riconosciuto tale diritto (Trib. di Milano sent. n. 9965/2011), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. unite Civ., sentenza 26972/08, Cass. III sez. pen. n. 23725/08).
DIRITTI SPECIFICI delle PERSONE STABILMENTE CONVIVENTI
Basti citare, ad esempio, la possibilità di richiedere la nomina di un amministratore di sostegno (art. 408 e 417 ce), la facoltà di astensione dalla testimonianza in sede penale (art. 199 e.p.p.), la possibilità di proporre domanda di grazia (art. 680 c.p.), e così proseguendo. La giurisprudenza riconosce, infine, la possibilità a conviventi omosessuali di stipulare, nell’ambito dell’autonomia negoziale disponibile, i cosiddetti “contratti di convivenza”, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 del Codice civile) e non contrastino con norme pubbliche, l’ordine pubblico o con il buon costume. Si tratta in genere di accordi di natura patrimoniale che rientrano nella disponibilità delle parti (ad esempio la scelta e le spese per l’abitazione comune; la disciplina dei doni e delle altre liberalità; i diritti acquistati in regime di convivenza, ecc.).
AUTONOMIA NEGOZIALE PRIVATA
E questo dovrebbero saperlo bene proprio quei cultori dell’autodeterminazione della persona fondamento del pensiero cosiddetto “laico” che rischiano di apparire contraddittori quando insistono nel chiedere l’intervento dello Stato per la gestione dei rapporti privati, anziché invocare tutti quegli strumenti che consentono l’espressione della piena autonomia e della responsabilità dei singoli.