I genitori hanno il diritto di educare i propri figli secondo i propri valori. Non è lo stato a dover educare, una recente nota del Miur tutela questo diritto della famiglia.
Proviamo ad analizzare alcuni punti chiave del testo Ministeriale, con possibili domande e risposte, facilitando la comprensione di un lavoro che davvero cammina nella direzione di un valore aggiunto al Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia.
NOTA m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0019534.20-11-2018
1 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede i diritti della scuola?
Occorre anzitutto definire chi è la scuola intesa come comunità educante di cui fanno parte anche i genitori alla pari dei docenti.
Contratto sindacale 2018 art 24. 2. “ Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994” .
Come possono i genitori ledere i diritti della scuola di cui sono parte indispensabile, esprimendo il loro consenso consapevole e informato?
Sembra il contrario: che non possa esserci la scuola – comunità se non vi è la collaborazione e il consenso di una parte essenziale: i genitori . A riprova, la Costituzione (art. 34) afferma che “l a scuola è aperta a tutti ” coloro che vogliono liberamente frequentarla; dice che “l’istruzione è obbligatoria ” non la frequenza scolastica, tant’è che ogni famiglia può ricorrere all’“istruzione parentale”.
2 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede l’autonomia scolastica?
“ L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere ”.(Legge 59 – 1997 art. 21.9). Se l’autonomia è il risultato dell’incontro di due libertà (dei docenti e dei genitori) significa che i genitori debbano essere d’accordo per poter esercitare delle scelte libere e non costrette. Questo non significa che occorra raggiungere sempre l’unanimità né per i docenti né per i genitori o gli studenti, ma che in caso di dissensi nessuno abbia il “potere di veto” nei riguardi degli altri, e che, dall’altro lato, non si proceda con la prevaricazione, ma si ricerchino le soluzioni che rispettano le minoranze, ed eventuali obiezioni di coscienza della singola famiglia. Infatti “Il Piano triennale dell’offerta formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari ” (comma 14.2 legge 107 del 2015).
3 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la libertà di insegnamento?
DPR 275 – 1999, art 1.2: “ L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti ”. Se la libertà di insegnamento non è arbitrio, ma è finalizzata allo sviluppo della persona umana e alla domanda delle famiglie, come può essere lesa dal loro consenso, dalla loro domanda, dalla loro proposta?
4 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la professionalità dei docenti?
Ogni professionalità si confronta e acquisisce il consenso dei destinatari della propria prestazione. Nessun ingegnere, avvocato o artista pretende di imporre i propri servizi o i propri prodotti, anzi l’ampiezza del consenso è riprova di maggior professionalità, viceversa ogni imposizione burocratica o monopolio senza libertà di scelta danneggia la qualità delle prestazioni. Il consenso dei genitori e degli allievi sono la riprova migliore della professionalità dei docenti.
5 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” vanifica le scelte degli organi collegiali?
Le decisioni degli organi collegiali vanno prese in rappresentanza dei docenti, dei genitori degli studenti. Quindi la prima verifica che si impone è in quale misura i rappresentanti nel deliberare si sono fatti carico delle domande e delle attese espresse dai propri elettori. Inoltre le delibere degli organi collegiali non possono mai prevaricare né la libertà di insegnamento dei docenti, né la libertà di scelta delle famiglie né danneggiare il diritto all’apprendimento degli allievi. Non corrisponde al diritto affermare che il PTOF vada accettato nel suo insieme e da tutti docenti, genitori, e studenti, tant’è che lo stesso sindacato nel Contratto sindacale 2018 ribadisce che:“ La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, … nel rispetto della libertà di insegnamento” . (CCNL 2018 art 24.3).
Quanto vale per la libertà di insegnamento non può non valere per la libertà educativa dei genitori (legge 59 – 1997 art 21.9).
6 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” non conta nei libri di testo?
Il consenso/dissenso dei genitori non può che essere preso in dovuta considerazione dai rappresentanti dei genitori, quando in consiglio di classe o nel Consiglio di Istituto concorrono all’adozione dei testi. Qualora il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto, data la maggioranza che per legge spetta al personale, adottino testi non condivisi dai genitori, questi non possono essere costretti ad acquistarli, dato che sono “i titolari dell’istruzione dei propri figli ” (articolo 30 della Costituzione).
7 – Il “Consenso informato preventivo dei genitori” non conta nei riguardi di quanto insegna il singolo docenti nell’orario normale di lezione?
Di fronte a insegnamenti, non condivisi dai genitori, questi in veste di “ titolari dell’istruzione dei propri figli ” (articolo 30 della Costituzione) possono intervenire:
– nei colloqui e negli incontri assembleari con i docenti coinvolti, – attraverso gli organi collegiali e le proprie associazioni genitori, – con segnalazioni e reclami alle autorità, chiedendo conferma della legittimità di tali insegnamenti non previsti dalle Indicazioni Nazionali. In ogni caso, vale quanto previsto dalla Nota Ministeriale (19534.20-11-2018) secondo cui: “ La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza