I programmi di assistenza per le vittime di tratta

Il sistema nazionale relativo agli interventi a favore delle vittime si articola sulla base di due programmi:
• Programma di prima assistenza, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003 (“Misure contro la tratta di persone”) “Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale” (finanzia progetti di prima assistenza alle vittime della durata di 3 mesi) ;
• Programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall’art. 18 del d.lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (finanzia invece i progetti destinati all’accoglienza abitativa, all’alfabetizzazione, alla formazione scolastica e
all’ inserimento socio lavorativo).

L’art. 13 (legge 228/2003)
«… Per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale….è istituito… uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria».
Al secondo comma dell’articolo 13 si prevede che, qualora le vittime di tratta siano cittadini stranieri «restano comunque salve le disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998». Al fine di evitare che l’ingresso della Romania e della Bulgaria penalizzasse l’accesso ai programmi di protezione dei cittadini provenienti da quei Paesi è stata introdotta dal legislatore
nel 2007 la possibilità di applicazione della disciplina contenuta nel medesimo articolo anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.

Art. 18 del TUI (D.lgs n. 286 del 1998)
«… Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale».

A cura di: Da Pra Mirta, Marchisella Simona e Obert Ornella.

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