Legislazioni nazionali sulla tratta: Italia

Image by Hans from Pixabay

Il quadro legislativo italiano comprende diverse misure per contrastare la tratta di esseri umani. La più importante è senz’altro l’articolo 601 del Codice penale, rubricato “Tratta di persone”, che stabilisce per i colpevoli di questo reato una pena detentiva da 8 a 20 anni.
Tale disposizione è stata modificata dalla legge n. 228 del 2003 , che ha aumentato la pena minima per i trafficanti, e dal decreto legislativo n. 24 del 2014 , che ha introdotto una definizione di tratta in linea con l’articolo 3 del “Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone”, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale, e con la direttiva europea 2011/36/UE . Il decreto legislativo n. 24 del 2014 prevedeva inoltre l’attuazione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018 , che è stato poi approvato nel 2016. Il piano è implementato da una Cabina di regia e promuove l’adozione di un approccio multidisciplinare e integrato fra i vari attori, istituzionali e non, sotto la guida del Dipartimento per le pari opportunità. La legislazione italiana prevede diverse misure sulla responsabilità delle persone giuridiche finalizzate a perseguire gli enti che appartengono al settore economico e fanno uso di servizi o beni prodotti dalle vittime di tratta.

Nello specifico, la legge n. 228 del 2003 ha introdotto alcune modifiche al precedente decreto legislativo n. 231 del 2001, tra cui l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti delle persone giuridiche che commettono reati collegati alla tratta di esseri umani. Tali sanzioni, come specifica l’articolo 25-quinquies del suddetto decreto, possono avere natura sia pecuniaria che interdittiva e hanno una durata minima di un anno. Le sanzioni interdittive comprendono l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le pene si inaspriscono se l’ente (o una delle sue unità organizzative) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati relativi alla tratta di persone: in questo caso è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Inoltre, in base all’articolo 600-septies del Codice penale, a seguito di una condanna per un reato di tratta può essere ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo dell’illecito. Infine, il decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce che gli operatori economici che sono stati condannati con sentenza definitiva per tratta di persone sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione pubbliche. Altre disposizioni legislative riguardano invece lo sfruttamento lavorativo, spesso collegato alla tratta di esseri umani: si tratta, in particolare, della legge n. 199 del 2016, che modifica l’articolo 603-bis del Codice penale sull’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (il cosiddetto “caporalato”). Questa legge sancisce che tale condotta sia punita con la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato; in più, introduce la responsabilità amministrativa degli enti e la confisca obbligatoria di beni o somme che rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

Le pene previste dalla legislazione italiana sono considerate sufficientemente severe per contrastare la tratta di esseri umani, e proporzionate a quelle prescritte per altri reati gravi. Anche le sanzioni amministrative contro le persone giuridiche coinvolte in questo illecito possono ritenersi adeguate per dissuadere le imprese commerciali dal commetterlo. Tuttavia, gli esperti anti-tratta sottolineano che a un approccio così intransigente dal punto di vista legislativo non corrisponde un’applicazione altrettanto efficiente e deterrente della normativa in vigore. In effetti, le autorità incaricate di far osservare le leggi, i procuratori e gli ispettorati del lavoro non dispongono dei mezzi necessari per combattere efficacemente il business dei trafficanti di persone. A dover fare i conti con le risorse limitate sono soprattutto i funzionari che lavorano nelle zone di frontiera, che spesso non riescono a identificare le potenziali vittime di tratta, lasciandole così ancora più esposte al rischio di sfruttamento.

Aggiungiamo che purtroppo la tratta e la prostituzione non sono temi che appassionino l’opinione pubblica. Il che si ripercuote sull’attenzione della magistratura e forze di polizia su questi temi: poche inchieste (costose, difficili, sovranazionali, ecc) e rare condanne.
Urge maggiore pressione sui paesi di origine per prevenire le partenze e ridurre le potenziali vittime di tratta che al 99.9% dei casi non provengono da paesi in guerra o di grave carestia ma semplicemente da paesi meno ricchi dell’occidente.

Preghiere di Sant’Antonio da Padova a Gesù Cristo

Quando la maternità surrogata finisce male non ci sono vincitori